Sentenza n. 4545/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna – Cagliari n. 1069/2025, nella parte relativa alla liquidazione delle spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante, già ricorrente vittoriosa nel giudizio di primo grado, ha censurato la liquidazione delle spese processuali in soli 500 euro, ritenendola irrisoria e inferiore ai minimi inderogabili previsti dai parametri forensi. Ha dedotto la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, sostenendo che il giudice non possa ridurre i valori medi tabellari oltre il 50 per cento. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di 1.189 euro, oltre IVA e CPA, per le spese del primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello fondato solo parzialmente. Ha affermato che, quando la liquidazione delle spese avviene secondo i parametri forensi e non esiste una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente, il giudice conserva un potere discrezionale di quantificazione, ma non può scendere al di sotto del limite minimo costituito dalla riduzione massima del 50 per cento dei valori medi tabellari. La liquidazione di 500 euro effettuata dal TAR è stata quindi ritenuta non corretta perché inferiore ai valori applicabili secondo il d.m. n. 147/2022 per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro. È stata invece ritenuta adeguata la motivazione del TAR, fondata sull’oggettiva semplicità e serialità del contenzioso; pertanto non è stato riconosciuto l’importo richiesto di 1.189 euro. La sentenza di primo grado è stata riformata limitatamente alla quantificazione, con liquidazione delle spese del primo grado in 800 euro, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono state integralmente compensate, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento
Il giudice può aumentare o diminuire i valori medi tabellari nell’ambito dei limiti previsti, ma non può ridurli oltre il 50 per cento quando applica i parametri forensi.
d.m. 147/2022
I valori tabellari e la riduzione prevista dall’art. 4, comma 4, sono stati utilizzati per determinare l’importo minimo concretamente liquidabile nello scaglione da 1.101 a 5.200 euro.
art. 4, comma 4, d.m. 147/2022
La disposizione è stata richiamata per applicare la riduzione consentita ai valori medi dei parametri nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando il giudice liquida le spese processuali applicando i parametri forensi, in assenza di una diversa convenzione scritta tra avvocato e cliente, può discostarsi dai valori medi tabellari ma non può ridurli oltre il 50 per cento.
- Il potere discrezionale del giudice nella quantificazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale dell’avvocato.
- La semplicità e la serialità del contenzioso possono giustificare l’applicazione della riduzione prevista dai parametri e una liquidazione inferiore ai valori medi, purché siano rispettati i minimi inderogabili e la motivazione dia conto di tali elementi.
- La violazione dei limiti minimi dei parametri forensi comporta la riforma della decisione limitatamente alla quantificazione delle spese, senza necessità di riconoscere integralmente l’importo richiesto dalla parte vittoriosa.
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