Cassazione Civile, Ordinanza n. 21547/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa al bollo auto per l’anno 2003 emessa da una società concessionaria della riscossione per conto di una regione nei confronti di un contribuente. In primo grado la commissione tributaria ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato il contribuente alle spese. In appello il contribuente ha ottenuto una decisione che, pur rilevando la legittimità della sua iniziale attivazione del giudizio e l’intervenuto sgravio, ha dichiarato inammissibile l’appello e ha compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, negando anche il rimborso delle spese della fase di reclamo/mediazione, qualificata dalla CTR come fase preprocessuale. Con unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione integrale fosse illegittima, che dovessero essere riconosciute le spese anche per la fase di reclamo/mediazione e che la sua iniziale iscrizione a ruolo fosse giustificata, non potendo la sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa travolgere il diritto alle spese. In via preliminare aveva anche eccepito l’inammissibilità del controricorso per asseriti vizi di firma digitale e procura, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare contro il controricorso, osservando che non risultavano i vizi denunciati e richiamando il principio per cui il difetto di firma digitale può essere sanato dal raggiungimento dello scopo quando sia certa la paternità dell’atto. Nel merito ha affermato che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese né impone sempre la soccombenza virtuale; la compensazione è possibile solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione. Nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta contraddittoria e illogica perché, da un lato, riconosceva l’interesse ad agire del contribuente e, dall’altro, negava le spese qualificando erroneamente il reclamo/mediazione come fase preprocessuale esterna al processo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame della regolazione delle spese di lite alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre errori di diritto sulla liquidazione delle spese
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario la compensazione delle spese richiede la motivazione con gravi ed eccezionali ragioni
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato per i limiti alla compensazione delle spese
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
la cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del giudizio tributario
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
prevede la compensazione ope legis come conseguenza automatica dell’estinzione del giudizio
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
la compensazione delle spese è consentita solo con esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni
art. 9, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 156 del 2015
ha modificato l’art. 15 del d.lgs. 546/1992 in tema di compensazione delle spese
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
la cessazione della materia del contendere non impedisce di valutare i presupposti per la compensazione delle spese
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
la compensazione automatica per estinzione è distinta dalla compensazione discrezionale delle spese
art. 15 d.lgs. 546/1992
il reclamo/mediazione è parte del processo tributario e non mera fase preprocessuale
Massime di principio
- Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve comunque valutare complessivamente la lite e motivare in modo non illogico la scelta di compensare.
- La compensazione delle spese nel rito tributario richiede l’indicazione di gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione contraddittoria o erronea integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Il reclamo/mediazione tributario non è una fase esterna al processo, ma si innesta nel giudizio già introdotto con la notifica del ricorso; pertanto può rilevare nella regolazione delle spese processuali.
- La soccombenza virtuale non è un automatismo quando l’annullamento dell’atto impugnato non derivi da manifesta illegittimità originaria dell’atto stesso.
- Il difetto di firma digitale di un atto processuale telematico può essere sanato se dagli elementi del fascicolo risulta con certezza la paternità dell’atto e il raggiungimento dello scopo della notificazione/deposito.
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