Sentenza del 18/10/2022 n. 30715 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte territoriale che aveva respinto gli appelli avverso la decisione di primo grado relativa a cartelle esattoriali derivanti da debiti tributari della società fallita e a una cartella per debiti contributivi/previdenziali. In corso di causa i ricorrenti hanno poi dichiarato la rinuncia al ricorso, affermando l'avvenuto integrale pagamento del debito a Equitalia Nord, ma non risultano eseguite integralmente le formalità previste dall'art. 390 c.p.c. nei confronti di tutte le parti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 390 c.p.c.: la rinuncia non era idonea a determinare l'estinzione del processo (art. 391 c.p.c.) ma, essendo indicativa del venir meno dell'interesse al ricorso, ne ha determinato l'inammissibilità. Sono compensate le spese del giudizio; non è stato imposto ai ricorrenti il pagamento del 'doppio contributo' in quanto la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; in mancanza la rinuncia non estingue il processo ma indica il venir meno dell'interesse al ricorso e comporta l'inammissibilità.
art. 391 c.p.c.
Regola l'estinzione del processo per rinuncia reciproca od altre ipotesi; qui non si è potuta applicare per l'incompleta esecuzione delle formalità dell'art. 390.
Cass. sez. un. n. 3876 del 18/02/2010
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio sulla necessità delle formalità di cui all'art. 390 per rendere efficace la rinuncia.
Cass. n. 14782 del 2018
Conferma l'orientamento secondo cui la mancata osservanza delle formalità rende la rinuncia incapace di determinare l'estinzione, ma idonea a far rilevare il venir meno dell'interesse.
Cass. n. 13923 del 2019
Ulteriore conferma del principio relativo alla forma della rinuncia in Cassazione.
Cass. n. 23175 del 12/11/2015
Sull'impossibilità di imporre il 'doppio contributo' quando la causa di inammissibilità sia sopravvenuta; legittima la compensazione delle spese in caso di rinuncia per avvenuto pagamento.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per Cassazione richiede il rispetto formale dell'art. 390 c.p.c.: notificazione alle parti costituite o comunicazione agli avvocati con apposizione del visto; in difetto la rinuncia non estingue il processo.
- Se le formalità dell'art. 390 non sono osservate, il giudice non può pronunciare l'estinzione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; tuttavia la rinuncia può determinare l'inammissibilità del ricorso perché prova il venire meno dell'interesse.
- La mera effettuazione del pagamento del debito e il visto dell'agente di riscossione non esonerano dall'osservanza delle formalità processuali verso tutte le parti; occorre cura nella notifica/comunicazione a tutti i soggetti costituiti.
- Quando l'inammissibilità deriva da una causa sopravvenuta (es. rinuncia per pagamento), il giudice può compensare le spese e normalmente non impone il 'doppio contributo'.
- In situazioni analoghe è consigliabile, prima di dichiarare rinuncia, verificare la perfezione delle notifiche/comunicazioni e ottenere i visti formali degli avvocati delle controparti per evitare l'inammissibilità del ricorso e incertezza sullo stato processuale.
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