Ordinanza n. 2235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20471/2025, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente privato)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20471/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dall'ordinanza emerge che la controversia di merito riguarda l'effettiva sussistenza o meno del titolo vantato dalla parte privata. In sede cautelare, il Ministero ha prospettato un periculum in mora connesso al possibile aggravio organizzativo derivante dall'esecuzione della sentenza. Non sono riportati ulteriori motivi d'appello o specifiche censure di legittimità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata. Il Collegio ha rilevato che, nelle more del necessario approfondimento di merito sull'effettiva sussistenza del titolo vantato, il mero aggravio organizzativo non è un interesse preminente idoneo a integrare il necessario periculum in mora. La sentenza di primo grado resta quindi efficace; la decisione non definisce il merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, il mero aggravio organizzativo allegato dall'amministrazione non integra di per sé un periculum in mora preminente, idoneo a giustificare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
- Quando la sussistenza del titolo sostanziale vantato dalla parte privata richiede un necessario approfondimento di merito, il giudice cautelare deve bilanciare gli interessi contrapposti senza anticipare la decisione definitiva; in tale bilanciamento, il mero aggravio organizzativo dell'amministrazione non prevale automaticamente sull'efficacia della sentenza favorevole al privato.
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