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Ordinanza

Ordinanza n. 2235/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 20471/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202604191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrente privato)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20471/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dall'ordinanza emerge che la controversia di merito riguarda l'effettiva sussistenza o meno del titolo vantato dalla parte privata. In sede cautelare, il Ministero ha prospettato un periculum in mora connesso al possibile aggravio organizzativo derivante dall'esecuzione della sentenza. Non sono riportati ulteriori motivi d'appello o specifiche censure di legittimità.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata. Il Collegio ha rilevato che, nelle more del necessario approfondimento di merito sull'effettiva sussistenza del titolo vantato, il mero aggravio organizzativo non è un interesse preminente idoneo a integrare il necessario periculum in mora. La sentenza di primo grado resta quindi efficace; la decisione non definisce il merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, il mero aggravio organizzativo allegato dall'amministrazione non integra di per sé un periculum in mora preminente, idoneo a giustificare la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
  • Quando la sussistenza del titolo sostanziale vantato dalla parte privata richiede un necessario approfondimento di merito, il giudice cautelare deve bilanciare gli interessi contrapposti senza anticipare la decisione definitiva; in tale bilanciamento, il mero aggravio organizzativo dell'amministrazione non prevale automaticamente sull'efficacia della sentenza favorevole al privato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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