Sentenza n. 410/2026 - Bari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 848 pubblicata in data 19 giugno 2025 dal T.A.R. Puglia – Bari – Sez. I e notificata in data 20 giugno 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito nel procedimento R.G. 237/2025, con la quale è stato intimato all’Amministrazione resistente di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero, se anteriore, dalla notifica di parte, alle seguenti pronunce: - la sentenza n. 2897/24 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (R.G. n. 10718/2023), in data 12 luglio 2024; - la sentenza n. 1510/2024 emessa e pubblicata dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (R.G. 13109/23), in data 11 aprile 2024; - la sentenza n. 1503/24 emessa e pubblicata dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro (R.G. 9108/2023), in data 1.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o incompleta esecuzione da parte del Ministero di precedenti pronunce giurisdizionali, nonostante la sentenza del TAR che aveva ordinato di darvi piena esecuzione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la permanente inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alle sentenze del Tribunale di Bari e del Tribunale di Trani – Sezioni Lavoro, la cui esecuzione era stata a sua volta ordinata con la sentenza del TAR Puglia n. 848 del 19 giugno 2025. In particolare, hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta. Nel corso della camera di consiglio hanno rappresentato che il Ministero aveva effettuato il pagamento delle somme dovute a tutti gli interessati, fatta eccezione per due ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata in parte la materia del contendere, limitatamente alle posizioni dei ricorrenti per i quali il Ministero aveva effettuato il pagamento delle somme dovute. Per la parte residua, relativa ai due interessati ancora non pagati, ha accolto l'istanza di ottemperanza e ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito in carica, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente entro il termine indicato nella motivazione, pari a 60 giorni, sebbene nel testo sia riportata anche l'indicazione tra parentesi di 90 giorni. Le spese della fase sono state integralmente compensate in ragione della minima attività processuale svolta.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue integralmente il giudicato, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente, anche attribuendogli la facoltà di delega a un dirigente dell'ufficio.
- Se, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue il giudicato nei confronti di alcuni beneficiari ma non di altri, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle posizioni integralmente soddisfatte e accoglie l'istanza per le posizioni ancora inadempiute.
- La nomina del commissario ad acta è giustificata dal perdurante inadempimento dell'amministrazione rispetto a obblighi esecutivi già definitivamente accertati dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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