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Circolare

Circolare numero 209 del 17-8-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce le modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 al D.L. n. 333/1992 e aggiorna quanto già comunicato con la circolare n. 188/1992. Viene confermato l’aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti dello 0,60% dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992 e di un ulteriore 0,20% dal periodo di paga di gennaio 1993, con riflessi sulle principali gestioni IVS e su specifici fondi speciali. Sono indicate le nuove aliquote complessive e la quota a carico del lavoratore per le varie gestioni, nonché le modalità operative per recuperare eventuali eccedenze o regolarizzare i versamenti omessi, tramite il mod. DM10/2 e specifici codici causale. La circolare precisa inoltre i casi esclusi dall’aumento e le istruzioni particolari per aziende agricole agevolate.

Aumento delle aliquote contributive IVS dal luglio 1992 e dal gennaio 1993, con istruzioni per la sistemazione dei versamenti e dei DM10/2

Aumento delle aliquote contributive IVS dal 1992 e istruzioni operative

La circolare aggiorna le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti a seguito della legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333. Oltre a ridefinire le percentuali applicabili dal luglio 1992 e dal gennaio 1993, la circolare disciplina le modalità di sistemazione delle partite contributive già versate e le procedure di recupero o regolarizzazione tramite mod. DM10/2.

Quadro normativo e decorrenza dell’aumento

La modifica dell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 333/1992 comporta un incremento delle aliquote a carico dei lavoratori dipendenti pari a:

  • 0,60% a decorrere dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992;
  • ulteriore 0,20% a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993.

I versamenti effettuati nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e quella della legge di conversione, se superiori al dovuto, devono essere imputati a scomputo dei contributi successivi fino a concorrenza delle somme versate in eccesso.

Ambito soggettivo di applicazione

L’aumento riguarda la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico iscritti all’assicurazione generale obbligatoria IVS e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive. La variazione interessa anche:

  • addetti ai servizi domestici e familiari;
  • pescatori della piccola pesca;
  • iscritti ai Fondi sostitutivi dell’assicurazione IVS gestiti dall’Istituto.

Non rientrano invece nella variazione i disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, per i quali continua ad applicarsi la disciplina della legge 6 agosto 1975, n. 418.

Aliquote complessive IVS e apprendisti

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, comprensiva dell’addizionale asili nido, l’aliquota complessiva IVS è pari a:

  • 27,07% dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992, di cui 8,14% a carico del lavoratore;
  • 27,27% dal 1 gennaio 1993, di cui 8,34% a carico del lavoratore.

Per gli apprendisti, in base all’art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l’aliquota IVS a carico del lavoratore è fissata a:

  • 5,14% dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992, con aliquota totale, comprensiva del contributo S.S.N., pari a 5,54%;
  • 5,34% dal periodo di paga di gennaio 1993, con aliquota totale pari a 5,74%.

Fondi e gestioni speciali interessati

La circolare riporta le nuove aliquote per diverse gestioni previdenziali speciali, tra cui:

  • Fondo di previdenza per i dipendenti dall’ENEL e dalle aziende elettriche private;
  • Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
  • Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • Fondo per il personale addetto alle abolite imposte di consumo;
  • Fondo per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;
  • Gestione speciale IVS degli enti creditizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 357/1990.

Per ciascuna gestione sono riportate le percentuali complessive e la ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro, con le decorrenze 1.7.1992, 1.1.1993 e, per il trasporto, anche 1.6.1993. Nei prospetti compare anche l’eventuale addizionale asili nido o il contributo Gescal.

Esclusioni e gestioni non interessate

L’aumento non si applica:

  • al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, poiché la contribuzione è in quota capitaria;
  • ai fondi e alle gestioni integrative dell’assicurazione generale IVS.

Per tali gestioni integrative, il contributo maggiorato è dovuto solo per la parte riferita all’assicurazione generale IVS.

Effetti per le aziende con agevolazioni contributive

Poiché la variazione attiene solo alla quota a carico dei lavoratori, per le aziende che godono di agevolazioni contributive l’aliquota complessiva aumenta:

  • dello 0,60% dal 1.7.1992;
  • dello 0,80% dal 1.1.1993.

La circolare richiama, per tali fattispecie, le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 74 del 19 marzo 1991 e n. 103 dell’8 aprile 1992.

Sistemazione delle differenze contributive già versate

La circolare distingue tre ipotesi operative.

1. Versamento corretto con aumento dello 0,60%

Se il datore di lavoro ha versato i contributi applicando correttamente l’aumento dello 0,60% dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992, non sono previsti adempimenti ulteriori.

2. Versamento con aumento dello 0,80% per luglio 1992

Se per luglio 1992 è stato applicato l’aumento dello 0,80%, l’eccedenza può essere recuperata con la denuncia di agosto, settembre o ottobre 1992, rispettivamente entro il 20 settembre, il 20 ottobre o il 20 novembre 1992.

Il recupero deve essere esposto nel quadro D del mod. DM10/2 con:

  • codice "L186" e dicitura "REC. IVS L. 359" per la generalità dei lavoratori;
  • codice "X402" e dicitura "REC. F.P. L. 359" per il Fondo del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • codice "B101" e dicitura "REC. IVS L. 359" per gli enti creditizi pubblici.

Le S.A.P. devono annullare le eventuali note di rettifica passive emesse automaticamente per le differenze tra lo 0,60% e lo 0,80%.

3. Nessun aumento applicato a luglio 1992

Se il datore di lavoro non ha applicato alcun aumento per luglio 1992, deve regolarizzare la differenza dello 0,60% con la denuncia di agosto, applicando gli interessi di differimento dal 21 agosto fino alla data del versamento.

La regolarizzazione va indicata nel mod. DM10/2 come segue:

  • nei quadri B-C, con codice "S147" e dicitura "DIFF. IVS L. 359/92";
  • in un rigo successivo, per gli interessi, con codice "Q930" e dicitura "INT. DIFF.".

Per le gestioni particolari:

  • Fondo trasporto: codice "X401" e dicitura "DIFF. L. 359/92";
  • enti creditizi pubblici: codice "B100" e dicitura "DIFF. L. 359/92".

Resta ferma la disciplina sugli interessi e sulle tardive regolarizzazioni per eventuali successive sistemazioni.

Regolarizzazioni per aziende agricole agevolate

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate, beneficiari delle agevolazioni contributive ex art. 9, commi 5 e 6, della legge n. 67/1988, la regolarizzazione deve avvenire con modalità specifiche:

  • la differenza di aliquota dello 0,60% va esposta con codice "S147";
  • le agevolazioni spettanti sulla differenza vanno esposte nel quadro D del mod. DM10/2 con codice "V867" e dicitura "CONG. L. 67/88".

In questo caso gli interessi di differimento si calcolano sulle differenze contributive al netto dei benefici spettanti.

Chiusura operativa

Le aziende che effettuano la regolarizzazione con la denuncia relativa ad agosto devono richiedere l’annullamento delle note di addebito emesse dalla procedura di controllo per la denuncia contributiva di luglio 1992.

Punti principali

Aggiornamento normativo e misura dell’aumento

A seguito della conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 con legge 8 agosto 1992, n. 359, l’aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti è fissato nello 0,60% dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992 e in un ulteriore 0,20% dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1993. La circolare chiarisce che, rispetto a quanto indicato nella precedente n. 188/1992, la decorrenza e la misura dell’aumento devono essere applicate in tali termini. I versamenti eseguiti nel periodo intermedio tra l’entrata in vigore del decreto e quella della legge di conversione, se superiori a quanto dovuto, vanno portati in diminuzione dei contributi successivi fino a compensazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

L’aumento riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico iscritti all’assicurazione generale obbligatoria IVS e alle forme di previdenza esclusive e sostitutive. La variazione contributiva interessa anche gli addetti ai servizi domestici e familiari, i pescatori della piccola pesca e gli iscritti ai Fondi sostitutivi dell’assicurazione IVS gestiti dall’Istituto. Non si applica invece ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro e di rimboschimento, la cui tutela resta disciplinata dalla legge 6 agosto 1975, n. 418.

Nuove aliquote IVS e apprendisti

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’aliquota complessiva IVS, comprensiva dell’addizionale asili nido, è pari al 27,07% dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992, di cui 8,14% a carico del dipendente; dal 1 gennaio 1993 sale al 27,27%, con 8,34% a carico del dipendente. Per gli apprendisti, ai sensi dell’art. 21 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l’aliquota IVS a carico è fissata al 5,14% dal periodo di paga in corso all’11 luglio 1992 e al 5,34% dal mese di gennaio 1993; l’aliquota totale comprensiva del contributo per le prestazioni del S.S.N. è rispettivamente 5,54% e 5,74%.

Fondi e gestioni speciali con aliquote aggiornate

La circolare riporta le nuove aliquote per diversi fondi speciali e gestioni, distinguendo le decorrenze 1.7.1992, 1.1.1993 e, per il personale dei pubblici servizi di trasporto, anche 1.6.1993. Sono indicati i valori complessivi, la quota lavoratore e la quota datore per: Fondo ENEL e aziende elettriche private; Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia; Fondo per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; Fondo per il personale addetto alle abolite imposte di consumo; Fondo per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea; Gestione speciale IVS degli enti creditizi pubblici di cui al D.Lgs. n. 357/1990. Per ciascuna gestione sono fornite le percentuali aggiornate, comprensive dell’eventuale addizionale asili nido o del contributo Gescal ove previsto.

Esclusioni e casi particolari

L’aumento non riguarda la contribuzione dovuta al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, la cui contribuzione è in quota capitaria. Non si applica inoltre ai fondi e alle gestioni integrative dell’assicurazione generale IVS; in tali casi il maggior contributo è dovuto solo per la parte relativa all’assicurazione generale stessa. La circolare elenca espressamente il Fondo per gli impiegati dei concessionari della riscossione tributi e altre entrate dello Stato ed enti pubblici, il Fondo del gas, il Fondo speciale per il porto di Genova e Trieste e la Gestione speciale per il personale di enti e servizi soppressi passato allo Stato, Regioni, USL o altri enti pubblici.

Effetti per aziende con agevolazioni contributive

Poiché la variazione riguarda solo la quota a carico dei lavoratori, per le aziende che beneficiano di agevolazioni contributive l’aliquota complessiva aumenta dello 0,60% dal 1.7.1992 e dello 0,80% dal 1.1.1993, secondo quanto già puntualizzato nelle circolari n. 74/1991 e n. 103/1992. L’incremento riflette infatti il maggior onere corrispondente alla quota lavoratore.

Recupero delle eccedenze contributive versate con aliquota 0,80%

I datori di lavoro che abbiano versato i contributi di luglio 1992 applicando per errore l’aumento dello 0,80% possono recuperare le eccedenze con la denuncia di agosto, settembre o ottobre 1992, rispettivamente da presentare entro il 20 settembre, il 20 ottobre o il 20 novembre 1992. Il recupero va esposto nel quadro D del mod. DM10/2 con il codice "L186" e la dicitura "REC. IVS L. 359". Per il Fondo dei pubblici servizi di trasporto si usa il codice "X402" con la dicitura "REC. F.P. L. 359"; per gli enti creditizi pubblici il codice "B101" con la dicitura "REC. IVS L. 359". Le S.A.P. devono annullare eventuali note di rettifica passive emesse dalla procedura automatizzata.

Regolarizzazione dei versamenti non effettuati con alcun aumento

I datori di lavoro che non abbiano applicato alcun aumento nel mese di luglio 1992 devono regolarizzare la differenza dello 0,60% con la denuncia di agosto, maggiorando l’importo degli interessi di differimento dal 21 agosto fino alla data di versamento. La differenza va indicata nei quadri B-C del DM10/2 con il codice "S147" e la dicitura "DIFF. IVS L. 359/92"; gli interessi vanno indicati in un rigo separato con il codice "Q930" e la dicitura "INT. DIFF.". Per il Fondo trasporto si usa il codice "X401" e per gli enti creditizi pubblici il codice "B100", sempre con la dicitura "DIFF. L. 359/92". Le successive regolarizzazioni restano soggette alla disciplina dei ritardati pagamenti.

Regolarizzazioni con agevolazioni agricole e note di addebito

Per i datori di lavoro agricolo operanti nei comuni montani e nelle zone agricole svantaggiate che beneficiano delle agevolazioni contributive di cui all’art. 9, commi 5 e 6, della legge n. 67/1988, la differenza dello 0,60% deve essere esposta con il codice "S147" e le agevolazioni spettanti sulla differenza con il codice "V867" e la dicitura "CONG. L. 67/88" nel quadro D del mod. DM10/2. In tal caso gli interessi di differimento si calcolano sulle differenze al netto dei benefici spettanti. Le aziende che regolarizzano con la denuncia di agosto devono chiedere l’annullamento delle note di addebito eventualmente emesse dalla procedura di controllo in relazione alla denuncia di luglio 1992.

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