Circolare numero 206 del 10-8-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'attuazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che estende l'intervento del Fondo di garanzia anche ai crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, in caso di insolvenza del datore di lavoro o di infruttuosa esecuzione forzata. Vengono chiariti ambito di applicazione, soggetti legittimati, termini per la domanda, limiti temporali e quantitativi della prestazione, criteri di cumulabilità, regime fiscale, ricorsi e disciplina dei crediti relativi a periodi pregressi.
Liquidazione, da parte dell'INPS, dei crediti di lavoro diversi dal TFR tramite il Fondo/Gestione di garanzia
Liquidazione dei crediti di lavoro diversi dal TFR a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che ha esteso l'intervento del Fondo di garanzia, confluito nella Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, anche ai crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto. L'obiettivo è assicurare tutela ai lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro o di insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo esecuzione forzata.
Quadro normativo e finalità
Il decreto attua la direttiva CEE 80/987, prevedendo una protezione più ampia rispetto a quella della legge n. 297/1982. La circolare precisa che le regole già dettate per il TFR restano applicabili, con le integrazioni specifiche indicate nel testo, e richiama il principio di surrogazione della Gestione nei diritti del lavoratore verso il patrimonio del datore di lavoro per le somme pagate.
Soggetti e casi in cui opera la prestazione
Rientrano nella tutela:
- i lavoratori dipendenti o i loro aventi diritto in caso di procedure concorsuali del datore di lavoro, cioè fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria;
- i lavoratori dipendenti o i loro aventi diritto nei confronti di datori di lavoro non assoggettabili alle procedure sopra indicate, purché abbiano preventivamente esperito l'esecuzione forzata e le garanzie patrimoniali risultino insufficienti.
La circolare specifica che l'intervento opera solo per procedure intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi dal 29 febbraio 1992. Tuttavia, è ammessa la domanda anche per rapporti cessati prima di tale data, se i crediti risultano inseriti in una procedura formalizzatasi successivamente al 28 febbraio 1992, secondo le modalità indicate per ciascuna procedura.
Presentazione della domanda e decorrenza della prescrizione
L'intervento dell'INPS è subordinato a specifica domanda del lavoratore o degli aventi diritto, da presentare alla sede territorialmente competente in base alla residenza del richiedente, utilizzando l'apposito modulo.
Il diritto alla prestazione si prescrive in un anno. Il termine decorre:
- nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, dopo quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo, oppure dalla decisione su opposizioni/impugnazioni, o dal decreto di ammissione per le insinuazioni tardive;
- nel concordato preventivo, dalla pubblicazione della sentenza di omologazione;
- nell'esecuzione individuale, dalla conclusione infruttuosa, totale o parziale, dell'esecuzione forzata.
Per l'amministrazione straordinaria, la domanda si considera utilmente presentata solo dopo la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, da cui decorre anche il termine prescrizionale.
Documentazione richiesta e definizione della domanda
Le sedi INPS possono definire le domande solo quando il credito sia stato accertato e determinato in via definitiva secondo le forme previste dalle procedure concorsuali o esecutive. Per questo, la domanda deve essere corredata da documentazione idonea a provare il credito e, in ogni caso, dalla documentazione necessaria per la liquidazione del TFR, richiamata per analogia.
Gli interessi e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di presentazione della domanda, purché la domanda sia completa di tutta la documentazione necessaria.
Contenuto della prestazione e periodo coperto
L'oggetto della prestazione è il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, diversi dal TFR, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Tuttavia, tali crediti devono rientrare nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti:
- la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale;
- la data di inizio dell'esecuzione forzata.
Se il lavoratore ha continuato a prestare attività dopo il provvedimento di messa in liquidazione o dopo la cessazione dell'esercizio provvisorio, il periodo va calcolato da tali date. Se la risoluzione del rapporto è intervenuta durante la continuazione dell'attività, si assume la data di risoluzione del rapporto stesso.
Tipologia dei crediti, cumulabilità e limite massimo
La circolare chiarisce che i crediti coperti sono quelli aventi natura retributiva, ossia gli emolumenti periodici spettanti in dipendenza e in costanza del rapporto di lavoro subordinato. Sono compresi anche i ratei di tredicesima e di eventuali mensilità aggiuntive.
La somma erogabile non è cumulabile, fino a concorrenza dei rispettivi importi, con:
- il trattamento straordinario di integrazione salariale riferito ai periodi compresi nell'arco dei dodici mesi considerato;
- le retribuzioni già corrisposte per il periodo coperto;
- l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto.
In ogni caso, l'importo complessivo lordo non può superare una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Ricorsi
Contro il rigetto totale o parziale della domanda è ammesso ricorso al Comitato provinciale secondo le modalità ordinarie. Le medesime modalità si applicano anche all'eventuale provvedimento di sospensione da trasmettere al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 46, comma 9, della legge n. 88/1989.
Trattamento fiscale e adempimenti di pagamento
Poiché i crediti in questione hanno natura di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 46 del TUIR, le somme pagate sono assoggettate a ritenuta d'acconto IRPEF con tassazione separata, se corrisposte in anni successivi a quello di maturazione del diritto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il pagamento deve essere certificato mediante modello 101 e indicato nella dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770/A.
Crediti di lavoro relativi a periodi pregressi
Per i crediti non corrisposti relativi a procedure intervenute anteriormente al 28 febbraio 1992, il decreto prevede, entro un anno dalla sua entrata in vigore, la possibilità per il lavoratore o per i suoi aventi diritto di promuovere azione per il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987. La circolare rinvia, per tali casi, a successive istruzioni ministeriali, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni operative.
Disposizioni successive
La circolare segnala infine che le disposizioni di natura contabile e procedurale sarebbero state diramate successivamente, senza ulteriori specificazioni nel testo esaminato.
Punti principali
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda i lavoratori dipendenti, o i loro aventi diritto, che vantino crediti di lavoro diversi dal TFR e non corrisposti. Sono inclusi i casi di datore di lavoro assoggettato a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, nonché i casi di datore non assoggettabile a tali procedure, purché sia stata esperita infruttuosamente l'esecuzione forzata e le garanzie patrimoniali risultino insufficienti.
Termini e presentazione della domanda
La domanda va presentata alla sede INPS territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, su apposito modulo. Il diritto si prescrive in un anno dal primo giorno utile per la domanda, individuato in base alla procedura concorsuale o esecutiva. Per l'amministrazione straordinaria, il termine decorre dalla cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'impresa.
Oggetto e limiti della prestazione
La prestazione copre i crediti di lavoro, aventi natura retributiva, maturati negli ultimi tre mesi del rapporto, entro il limite temporale dei dodici mesi precedenti gli eventi indicati dal decreto. Sono ricompresi anche ratei di tredicesima e mensilità aggiuntive. L'importo complessivo non è cumulabile con TFR, integrazione salariale straordinaria, retribuzioni già corrisposte e indennità di mobilità, e non può superare tre volte il massimale mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Ricorsi e regime fiscale
Contro i provvedimenti di reiezione è ammesso ricorso al Comitato provinciale secondo le regole vigenti. I crediti pagati hanno natura di redditi di lavoro dipendente e sono assoggettati a ritenuta IRPEF con tassazione separata se corrisposti in anni successivi; il pagamento deve essere certificato con mod. 101 e indicato nel mod. 770/A.
Crediti relativi a periodi pregressi
Per i crediti non corrisposti inerenti a procedure intervenute prima del 29 febbraio 1992, il decreto prevede entro un anno dalla sua entrata in vigore la possibilità di promuovere azione per il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987. La circolare rinvia a successive istruzioni ministeriali per le modalità operative.
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