Sentenza del 03/07/2023 n. 18760 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale del 10% trattenuta sul bonus 2014 sostenendo che, ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33, l'addizionale era dovuta solo se il compenso variabile eccedeva il triplo della parte fissa della retribuzione e unicamente per i dirigenti del settore finanziario. In particolare A.A. deduceva che: (i) il compenso variabile non superava il triplo della retribuzione fissa; (ii) la datrice di lavoro Lazard Srl svolge attività di consulenza e non rientrava nel settore finanziario soggetto alla norma. L'Amministrazione ha negato il rimborso; decisioni di primo e secondo grado (CTP Milano e CTR Lombardia) hanno respinto il ricorso confermando il diniego. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi (efficacia del giudicato esterno, violazione e falsa applicazione dell'art. 33 in ordine al requisito quantitativo del 'triplo', e errore sulla qualificazione soggettiva del datore di lavoro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha escluso l'operatività del giudicato esterno per mancanza di identità di parti e di petitum rispetto alle pronunce invocate. Sul secondo punto ha confermato l'interpretazione secondo cui il comma 2-bis, introdotto dal D.L. n. 98/2011 (art. 23, comma 50-bis), ha modificato la base imponibile rendendo applicabile l'addizionale sul'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (per i compensi erogati dal 17 luglio 2011 in poi), tacitamente abrogando il precedente riferimento all'eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa per i periodi di vigenza della novella. Sul terzo punto ha ritenuto che il concetto di "settore finanziario" vada inteso in senso ampio e funzionale alla ratio antirisicrisi (comprendente operatori attivi sulla scena finanziaria anche se non soggetti a vigilanza secondo il T.U.B.), quindi la contestazione sulla natura dell'attività di Lazard non è stata ritenuta dirimente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33 (conv. L. n. 122/2010)
"sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento."
Nel testo originario il prelievo era riferito alle eccedenze rispetto al triplo della parte fissa e ai dirigenti del settore finanziario; la Corte ha ritenuto che tale formulazione sia stata sostanzialmente modificata, nella parte relativa alla base imponibile, dal successivo comma 2-bis.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (conv. L. n. 111/2011) - comma 2-bis
"Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."
La Corte interpreta il comma 2-bis come modifica della base imponibile: dall'entrata in vigore della novella (17 luglio 2011) l'addizionale si applica sull'eccedenza rispetto alla parte fissa, senza richiedere il superamento del triplo della retribuzione fissa.
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Richiamato dal ricorrente per delimitare il concetto di 'settore finanziario'; la Corte ritiene che il richiamo al T.U.B. non limiti l'ambito applicativo della norma fiscale, che va interpretata in senso ampio.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
La circolare indicava che la base imponibile doveva intendersi stabilita nella quota della retribuzione che eccede il triplo di quella fissa annua.
La Corte osserva che le indicazioni dell'Amministrazione antecedenti alla novella non possono prevalere sull'effetto innovativo della modifica normativa del 2011; la giurisprudenza ha poi confermato l'interpretazione della novella come estensione della base imponibile.
Massime di principio
- A decorrere dal 17 luglio 2011 (entrata in vigore della L. di conversione del D.L. n. 98/2011), l'addizionale del 10% sui bonus e stock options si applica sull'ammontare eccedente la parte fissa della retribuzione; non è più richiesto il superamento del 'triplo' della parte fissa per l'applicazione dell'imposta su tali emolumenti.
- Il concetto di "settore finanziario" va inteso in senso ampio e funzionale alla finalità antirisico: rientrano nel novero soggetti attivi sulla scena finanziaria anche se non soggetti a vigilanza secondo il T.U.B. o non eroganti credito in senso stretto.
- Il valore vincolante delle circolari amministrative è limitato: una modifica normativa sopravvenuta e la giurisprudenza di legittimità possono rendere superate interpretazioni amministrative anteriori.
- La pretesa del rimborso deve valutare la data di erogazione degli emolumenti: per somme corrisposte dopo la novella del 2011 la base imponibile rideterminata permane applicabile; per somme anteriori può trovare spazio una diversa interpretazione.
- Il giudicato (res iudicata) esterno rileva solo se esistono identità assolute di parti, petitum e causa petendi; sentenze su soggetti diversi non producono automaticamente efficacia vincolante in favore di terzi.
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