Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08683/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico e non deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava criticamente con la motivazione della Corte territoriale, ma reiterava questioni già prospettate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la prova dell'avvenuta effettuazione delle verifiche e del corretto funzionamento dell'etilometro. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre le medesime censure già svolte in appello, senza indicare specificamente errori di diritto o di fatto della decisione di secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies

    norma incriminatrice della guida sotto l'influenza dell'alcol nella fascia sanzionatoria contestata; la sentenza non ne approfondisce il merito, limitandosi a richiamare la condanna già pronunciata

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    l'inosservanza dei requisiti di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata quale base per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dal giudice di merito.
  • La deduzione in cassazione di una generica illogicità o carenza motivazionale, non accompagnata da un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.