Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21671/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, avvenuto nel 2008, di un complesso immobiliare dai genitori dei litiganti a uno dei figli, con contestuale costituzione di una rendita vitalizia. L'altro figlio ha chiesto in giudizio la dichiarazione di nullità del contratto, in subordine l'annullamento per incapacità di intendere e di volere di entrambi i genitori, ulteriormente la qualificazione dell'atto come donazione nulla per difetto di forma e, in ultima istanza, come donazione indiretta. In appello ha sostenuto che il primo giudice non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione sanitaria della madre e la pregressa patologia ictale del padre, elementi da cui desumere una compromissione psichica tale da rendere invalido l'atto, e ha insistito sulla natura simulata del contratto, sostenendo che il corrispettivo della rendita fosse solo apparente e che il fratello avesse anche effettuato prelievi dal conto corrente paterno. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: omesso esame di fatti decisivi e documenti relativi alle condizioni mentali dei genitori; omesso esame della prova documentale della simulazione e dell'apparenza del pagamento della rendita; omesso esame dei documenti bancari da cui avrebbe dovuto risultare il prelievo complessivo di somme da restituire alla massa ereditaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, onere non assolto. La doglianza sulla mancata considerazione di ricevute bancarie è stata poi qualificata, in sostanza, come errore revocatorio, non deducibile con ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte era rimasta intimata; il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti processuali sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Rito camerale e definizione anticipata del ricorso; la declaratoria di inammissibilità conforme alla proposta del consigliere comporta gli effetti sanzionatori previsti dal codice.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio motivazionale deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ristretto; non consente una rivalutazione del merito né una critica generica al ragionamento decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi indebiti, non quando valuti diversamente le prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di usarne uno diverso; non basta contestare la ponderazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure richiamano il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ribadisce che il dissenso sulla valutazione delle prove non integra di per sé violazione della norma.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non affrontato come regola decisiva autonoma; la censura resta assorbita dal divieto di rivalutazione del fatto in cassazione.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva, ma la Corte osserva che il ricorrente mira comunque a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici, senza che la censura superi il limite del controllo di legittimità sulla ricostruzione fattuale.

  • art. 428 c.c.

    La domanda di annullamento per incapacità di intendere e di volere viene evocata dal ricorrente, ma la cassazione non entra nel merito perché le censure sono inammissibili.

  • art. 1872 c.c.

    Norma richiamata nel motivo, nel contesto della rendita vitalizia, ma non oggetto di autonoma applicazione decisoria.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio conduce alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un consolidato orientamento giurisprudenziale e si risolve in censure inconsistenti.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio di motivazione è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa del fatto; il controllo di legittimità resta esterno alla rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per il solo dissenso sulla valutazione delle prove: occorre allegare l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
  • La deduzione di omesso esame di documenti è inammissibile quando, in concreto, la censura mira a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sull'attendibilità o decisività di quei documenti.
  • L'errore del giudice di merito nel ritenere non prodotti documenti che invece risultavano agli atti integra, se del caso, errore revocatorio, non deducibile con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoDonazioniTransazione
RamiProcesso civileSuccessioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàSimulazioneInterposizione fittiziaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.