Sentenza n. 596/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06641/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento dei seguenti atti: - permesso di costruire n. 22 del 2015 rilasciato ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 per le opere realizzate in difformità alle licenze edilizie n. 849 del 1967 e 129 del 1972; - dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 2015 nella parte in cui non ingiunge la demolizione limitando la sanzione ripristinatoria reale al solo solaio a copertura dell’androne; - di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il permesso di costruire n. 22 del 2015 e l'ordinanza di demolizione n. 7 del 2015, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario confinante contestava il permesso di costruire n. 22 del 2015, adottato ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, con il quale il Comune aveva consentito la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria per opere realizzate in parziale difformità dai titoli edilizi originari, nonché l'ordinanza di demolizione n. 7 del 2015, limitata al solaio di copertura dell'androne e ai sottostanti pilastri. In primo grado aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, sviamento, arbitrarietà e illogicità, sostenendo che l'atto comunale avesse illegittimamente trasformato un'istanza di applicazione della sanzione pecuniaria in un titolo edilizio in sanatoria, in assenza dei presupposti normativi. Aveva inoltre negato la sussistenza del pregiudizio statico necessario per evitare la demolizione e aveva evidenziato che le difformità eccedevano il limite del 2% previsto dall'art. 34. In appello ha censurato la dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che la propria posizione di vicino confinante e l'incidenza delle opere sui carichi urbanistici, sulle volumetrie, sulle superfici, sulle altezze e sulle distanze legali fossero sufficienti a dimostrare l'interesse a ricorrere. Ha inoltre riproposto le censure di merito non esaminate dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione del TAR. Quanto all'interesse a ricorrere, ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto in primo grado la violazione delle distanze legali tra costruzioni e che tale violazione non era stata accertata, né comunque dimostrata, dalla verificazione disposta dal TAR. La mera vicinitas e il generico richiamo all'incremento del carico urbanistico non erano sufficienti, in assenza della puntuale dimostrazione della lesività concreta delle difformità rispetto ai titoli edilizi precedenti e dell'utilità derivante dall'annullamento degli atti. Il Collegio ha comunque esaminato anche il merito, ritenendo infondate le censure. Il permesso di costruire n. 22 del 2015, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, aveva effettivamente disposto soltanto l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34, motivata dal pregiudizio statico che la demolizione avrebbe arrecato alle parti conformi, senza autorizzare nuove opere né sanare gli abusi. La qualificazione dell'atto dipende dal suo contenuto effettivo e non dalla denominazione attribuita dall'amministrazione. Le contestazioni sul difetto dei presupposti per la fiscalizzazione dell'abuso sono state ritenute generiche, poiché il ricorrente non aveva fornito elementi tecnico-scientifici idonei a dimostrare la possibilità di demolire le parti abusive senza compromettere la struttura legittimamente realizzata. È stata infine ritenuta irrilevante la circostanza che le difformità eccedessero la tolleranza costruttiva del 2%: se fossero rimaste entro tale soglia non si sarebbe configurata una parziale difformità e non sarebbe stata applicabile neppure la sanzione pecuniaria. Non vi è stata pronuncia sulle spese del grado, non essendosi costituite le parti intimate.
Norme richiamate
art. 34 d.P.R. n. 380/2001
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti [...] Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione [...]
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione è applicabile quando la demolizione delle parti abusive non può avvenire senza pregiudizio per le parti eseguite conformemente al titolo. L'atto che dispone tale sanzione non costituisce un titolo edilizio in sanatoria.
art. 34, comma 2-ter, d.P.R. n. 380/2001
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali
Le violazioni entro il limite del 2% non integrano una parziale difformità e, pertanto, non giustificano neppure l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
È richiamato per distinguere l'accertamento di conformità in sanatoria dall'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall'art. 34.
art. 4 l. Regione Campania n. 19/2009
È richiamato quale base normativa del precedente permesso di costruire n. 11/2013, successivamente annullato dal Comune.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'appello.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un atto amministrativo rileva il suo contenuto effettivo e non il nomen iuris attribuito dall'amministrazione. Un atto denominato permesso di costruire non è un titolo edilizio né una sanatoria se si limita ad applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
- La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone l'accertata impossibilità di procedere alla demolizione delle parti abusive senza pregiudicare le parti dell'opera eseguite conformemente al titolo edilizio.
- Il proprietario confinante non dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione di un titolo edilizio mediante la sola allegazione della vicinitas o del generico incremento del carico urbanistico; deve indicare e dimostrare la concreta lesione della propria posizione e l'utilità specifica derivante dall'annullamento dell'atto.
- La contestazione della fiscalizzazione dell'abuso non può essere formulata in termini generici: chi la impugna deve fornire elementi tecnici idonei a dimostrare che la demolizione delle parti abusive è possibile senza pregiudicare la struttura legittimamente realizzata.
- Le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta entro il limite del 2% delle misure progettuali non integrano parziale difformità ai sensi dell'art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001 e non rendono quindi applicabile la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista da tale disposizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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