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Ordinanza

Ordinanza n. 2209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto insussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, poiché la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività comportava la sospensione degli effetti del provvedimento stesso e determinava quindi la carenza di un periculum attuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento amministrativo relativo agli interventi controversi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo contestato. Dal testo non emergono specifici motivi di appello né il contenuto sostanziale del provvedimento impugnato. Il Consiglio di Stato ha esaminato il presupposto cautelare del periculum in mora, rilevando che, per gli interventi oggetto della controversia, gli appellanti avevano presentato il 13 maggio 2026 una segnalazione certificata di inizio attività.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; il gravame è stato respinto per l’insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la sospensione o il venir meno degli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato esclude, in assenza di ulteriori elementi, la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave e irreparabile.
  • La presentazione di una SCIA relativa agli interventi oggetto della controversia può determinare la sospensione degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato e, conseguentemente, la carenza del periculum in mora necessario per ottenere la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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