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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34214/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da una avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa Forense, perché non avrebbe raggiunto il reddito utile per l'iscrizione alla Cassa stessa. Il giudice di primo grado aveva dichiarato prescritto il credito contributivo e, comunque, escluso l'obbligo di iscrizione e di versamento; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo tardiva la diffida INPS dell'11.6.2015 e facendo decorrere la prescrizione dal 16.6.2010, oltre a negare nel merito l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che l'avvocato che svolga attività libero-professionale non abituale e non sia tenuto all'iscrizione alla Cassa Forense deve comunque iscriversi alla Gestione separata; (2) violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina contributiva, deducendo che il dies a quo della prescrizione non coincide con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ma con la scadenza del termine di pagamento dei contributi, nel caso concreto differito al 6 luglio 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato la continuità con il principio secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che svolgano attività libero-professionale priva del carattere dell'abitualità e non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense, devono iscriversi alla Gestione separata INPS, in applicazione del principio di universalizzazione della copertura assicurativa. Ha poi ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi; nel caso concreto, il termine era differito al 6.7.2010 per effetto del D.P.C.M. 10.6.2010, sicché la Corte d'appello ha errato nel far decorrere la prescrizione dal 16.6.2010. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    È la base normativa dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo non coperta da altra posizione previdenziale idonea a costituire una prestazione previdenziale correlata.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina sull'obbligo contributivo; la Corte lo menziona nel quadro delle norme dedotte a fondamento del primo motivo.

  • art. 53 D.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in relazione alla qualificazione del reddito derivante dall'attività professionale ai fini contributivi.

  • artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980

    Richiamati dalla ricorrente nella disciplina previdenziale forense e nel rapporto con la Gestione separata.

  • art. 21, comma 10, L. n. 247/2012

    Richiamato dalla ricorrente per la disciplina dell'iscrizione alla Cassa Forense.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi della Gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento e non con la dichiarazione dei redditi.

  • art. 55, r.d.l. n. 1827/1935

    "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    Conferma che il termine iniziale della prescrizione contributiva è la scadenza del versamento dovuto.

  • art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997

    Prevede che i versamenti dei contributi agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    Ha differito, per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati, il termine di versamento dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010 senza maggiorazione, rilevando quindi anche ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata quale parametro dei motivi per violazione di legge.

Massime di principio

  • Gli avvocati iscritti all'albo che svolgano attività libero-professionale non abituale e non siano tenuti all'iscrizione alla Cassa Forense devono comunque iscriversi alla Gestione separata INPS, salvo che esista un'altra effettiva copertura previdenziale idonea a costituire una prestazione pensionistica correlata.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine legale o regolamentare per il pagamento del contributo, non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un termine di versamento è differito da una fonte normativa secondaria attuativa della legge, tale differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
  • La dichiarazione dei redditi ha natura di mera dichiarazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo; il fatto costitutivo dell'obbligazione è la produzione del reddito, mentre la prescrizione decorre dal successivo termine di pagamento.
  • La individuazione del termine di prescrizione applicabile è quaestio iuris e il giudice può rilevare e applicare il corretto termine sulla base dei dati risultanti dagli atti e dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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