Sentenza del 01/07/2015 n. 6031 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - ICI - Edificabilità dell'area - Divieto - Certificato urbanistico - Non assoggettabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che, alla luce del certificato urbanistico e delle disposizioni urbanistiche vigenti, l'area non poteva essere qualificata come edificabile. Pertanto, non era assoggettabile all'ICI. La pretesa dell'amministrazione comunale è stata quindi esclusa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'area non fosse edificabile in concreto, poiché il certificato urbanistico la collocava all'interno di una fascia di tutela ambientale e, per la maggior parte, nell'ambito di un programma integrato di intervento disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PRG. Tali vincoli comportavano il divieto di edificazione; di conseguenza, mancava il presupposto per applicare l'ICI come area fabbricabile.
Norme richiamate
Disciplina ICI sulle aree fabbricabili
L'ICI può essere applicata alle aree edificabili solo quando il terreno possiede effettive possibilità edificatorie secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Un divieto di edificazione derivante da vincoli urbanistici o ambientali esclude tale presupposto.
Norme tecniche di attuazione del vigente PRG
Le norme urbanistiche del PRG, ove prevedano vincoli di tutela o un espresso divieto di edificazione, devono essere considerate per stabilire se l'area sia realmente edificabile ai fini fiscali.
Certificato urbanistico
Il certificato urbanistico costituisce un elemento probatorio rilevante per verificare la destinazione del terreno e l'esistenza di limitazioni tali da escluderne l'edificabilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, la qualificazione formale di un'area nello strumento urbanistico non è sufficiente se vincoli ambientali, paesaggistici o urbanistici ne impediscono concretamente l'edificazione.
- Quando il certificato urbanistico attesta un divieto di edificazione, il terreno non dovrebbe essere trattato come area fabbricabile ai fini dell'imposta, salvo che residuino effettive e attuali possibilità edificatorie.
- Per valutare l'assoggettabilità, occorre esaminare la destinazione urbanistica vigente, le norme tecniche di attuazione, i vincoli specifici e la portata concreta delle limitazioni.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe produrre il certificato urbanistico e la documentazione urbanistica che dimostrino l'impossibilità edificatoria; l'amministrazione deve motivare adeguatamente l'eventuale pretesa fiscale.
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