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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 23563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda avvisi di rettifica e liquidazione delle imposte di registro e INVIM relativi a compravendite, registrate nel 2003 e nel 2004, di terreni edificabili in (OMISSIS). L’Ufficio aveva rettificato il valore dichiarato facendo riferimento a una compravendita comparativa registrata a Pontedera il 22 dicembre 2002, serie 1T n. 1100, avente a oggetto un lotto di 3.805 mq in zona D/3 urbanizzata, al prezzo indicato nell’avviso, e attribuendo ai terreni controversi un valore di 80 euro al metro quadrato. I contribuenti contestavano gli avvisi; la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i loro ricorsi e la CTR Toscana aveva respinto gli appelli dell’Agenzia, ritenendo gli avvisi nulli perché l’atto comparativo non era allegato e la motivazione era generica. In cassazione l’Ufficio ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986: sosteneva che l’avviso descrivesse gli elementi di valutazione e riproducesse il contenuto essenziale dell’atto comparativo. Il secondo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di nullità: l’art. 52, comma 2-bis, del d.P.R. n. 131/1986 consente di motivare l’avviso allegando l’atto non conosciuto dal contribuente oppure riproducendone il contenuto essenziale; nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l’avviso indicava i termini di paragone dell’atto comparativo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Toscana e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per regolare le spese di ogni fase e grado, demandando al giudice del rinvio l’accertamento degli ulteriori fatti. La cassazione non ha deciso definitivamente la fondatezza della rettifica del valore.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis

    E siccome ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, l'avviso di rettifica è valido se l'atto non conosciuto dal contribuente è allegato o è stato ivi riprodotto nel suo "contenuto essenziale", consegue che erroneamente la CTR ha ritenuto la nullità degli impugnati avvisi pur accertando in fatto che negli stessi "i termini di paragone" dell'atto utilizzato per la comparazione erano stati "enunciati".

    L’atto di comparazione non deve necessariamente essere allegato all’avviso se il suo contenuto essenziale è riprodotto nella motivazione. La sufficienza va valutata in concreto: indicare i termini di paragone dell’atto utilizzato può escludere la nullità per difetto di motivazione.

Massime di principio

  • Quando un avviso di rettifica richiama un atto comparativo non conosciuto dal contribuente, l’allegazione non è l’unica modalità per soddisfare l’obbligo motivazionale: può bastare la riproduzione nell’avviso del contenuto essenziale dell’atto.
  • La validità della motivazione va verificata considerando le informazioni effettivamente riportate nell’avviso e la loro capacità di rendere comprensibili i termini della comparazione; non basta constatare che l’atto richiamato non è stato allegato.
  • La cassazione con rinvio per accertamenti ulteriori non equivale a una decisione definitiva sulla correttezza del valore accertato o dell’imposta: tali aspetti restano al giudice di rinvio.

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