Ordinanza n. 1217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto condivisibile la scelta del giudice di primo grado di decidere il merito della controversia res adhuc integra, valorizzando anche la risalenza della vicenda. Poiché l’udienza di merito era stata fissata al vicino dicembre, la prossimità della decisione di merito non consentiva di valutare positivamente le esigenze cautelari dedotte. Le spese del grado sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ricorrente originaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare della ricorrente originaria. Dal testo non emergono né l’atto amministrativo sostanziale impugnato in primo grado né gli specifici motivi dell’appello. La questione cautelare è stata esaminata alla luce della decisione del TAR di ritenere opportuno trattare il merito della controversia senza anticipare la tutela cautelare, anche considerando che la vicenda risale a circa trent’anni prima.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, la prossimità dell’udienza di merito può escludere la sussistenza di un’esigenza cautelare attuale, rendendo ragionevole il rigetto dell’istanza quando il merito possa essere deciso in tempi brevi.
- La scelta del giudice di riservare la tutela cautelare alla decisione del merito può essere ritenuta condivisibile quando la controversia sia risalente e il merito sia stato fissato a un’udienza prossima, così da preservare l’integrità della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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