Cassazione Penale, Ordinanza n. 28678/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano, da un lato, una mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, dall'altro, formulate in modo generico, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a prendere atto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena devono essere specifiche e argomentate; censure generiche o meramente reiterative non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o reiterazione di motivi già esaminati, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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