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Sentenza

Sentenza n. 270/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a (di seguito per brevità anche solo “GSE”) di cui alla nota protocollo numero GSEWEB/P20240784318 dell’08 ottobre 2024 a firma del Direttore della Direzione Fonti Rinnovabili del G.S.E., di “comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” per la realizzazione del progetto identificato dal Codice AGRS1000004275, comprensivo dell’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 97,92 KW nel Comune di Montecreto (MO)” (doc.1) ricevuta per pec sempre l’08/10/2024 dalla ricorrente ( di seguito per brevità anche solo “ società Casello”) - di ogni altro atto presupposto connesso ed endoprocedimentale e/o conseguente tra cui in quanto occorra ed in parte qua, come meglio infra precisato: - del Secondo Avviso del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023 “recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” (doc.2); - del “Regolamento Operativo Parco Agrisolare”, approvato con il Secondo Avviso costituente l’allegato A del medesimo (doc. 3) con il quale sono state definite le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle Proposte di ammissione ai contributi previsti dal Decreto Ministeriale prot. n. 0211444 del 19.04.2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito per brevità anche solo “MASAF”) “recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare” (doc. 4); - sempre se ed in quanto occorra, ed in parte qua, del decreto direttoriale e relativi allegati del DISAI -PQA del MASAF prot. n. 0604085 del 15/11/2024 nonché della nota ivi richiamata del GSE, soggetto attuatore della misura, acquisita al prot. 597373 del 12 novembre 2024 inerente il settimo elenco delle proposte ammesse al beneficio e pervenute si sensi dell’art.3 dell’Avviso del 21/7/2023 (doc. 5) - sempre se ed in quanto occorra, ed in parte qua, dei decreti direttoriali e relativi allegati del DISAI -PQA del MASAF prot. n. 461274 del 18/9/2024, n. 277199 del 20/6/024, n. 208489 del 10/5/2024 n. 10958 del 29/2/2024, n. 50238 dell’1/2/2024 e n.69394 del 18/12/2023 nonché delle note ivi rispettivamente richiamate del GSE, soggetto attuatore della misura, prot. n.4422 del 17/09/2024, n.275142 del 19/06/2024, n.1601 dell’8/04/2024, n.95700 del 27/02/2024, n.1706 del 26/01/2024 e n. 53770 del 15/12/2023 inerenti, rispettivamente, il sesto, quinto, quarto, terzo, secondo e primo elenco delle proposte ammesse al beneficio e pervenute si sensi dell’art.3 dell’Avviso del 21/7/2023 (doc. 5bis, 5 ter, 5quater, 5 quinquies, 5 sexies e 5 septies).

Giustizia amministrativa202414029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione della domanda di contributo PNRR "Parco Agrisolare" relativa a un impianto fotovoltaico nel Comune di Montecreto, nonché gli atti presupposti e le disposizioni dell'Avviso e del Regolamento Operativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato due domande di ammissione al contributo per distinti impianti, indicando per una domanda la Tabella 2A e per l'altra la Tabella 3A. Il GSE, rilevata la presentazione di più proposte da parte dello stesso soggetto beneficiario a valere su Tabelle diverse, ha applicato l'art. 3, comma 7, dell'Avviso del 21 luglio 2023 e il paragrafo 1.1 del Regolamento Operativo, che prevedono l'inammissibilità di tutte le proposte. La ricorrente ha dedotto: 1) difetto dei presupposti, violazione delle norme sull'errore ostativo e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. 445/2000, violazione della disciplina del contributo e della l. 241/1990, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché sproporzione, sostenendo che l'indicazione della Tabella fosse frutto di un mero errore materiale emendabile mediante soccorso istruttorio; 2) contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione dei principi di proporzionalità e correttezza, in ragione di precedenti casi nei quali il GSE avrebbe riesaminato e ammesso domande analoghe; 3) difetto di istruttoria e motivazione, poiché la ricorrente avrebbe comunicato l'errore materiale in occasione del procedimento di riesame della prima domanda; 4) illegittimità derivata dell'esclusione, per illegittimità dell'art. 3, comma 7, dell'Avviso e del paragrafo 1.1 del Regolamento Operativo, ritenuti contrastanti con il decreto ministeriale e sproporzionati in quanto estesi anche a imprese diverse da quelle operanti nella produzione primaria. È stata inoltre esaminata la questione processuale relativa alla mancata notifica del ricorso a tutti i soggetti ammessi al beneficio e alla richiesta di estromissione di un controinteressato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto superabile la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi, ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a., in ragione della manifesta infondatezza della pretesa. Ha invece respinto la richiesta di estromissione del controinteressato costituito, rilevando che l'ammissione al beneficio lo rendeva destinatario della notificazione, poiché le risorse erano limitate e a esaurimento. Il primo motivo è stato respinto: nelle procedure a sportello, caratterizzate dalla priorità cronologica, il soccorso istruttorio non può consentire l'integrazione o correzione postuma di elementi richiesti a pena di esclusione, perché ciò altererebbe la par condicio e permetterebbe di presentare domande incomplete confidando nella successiva regolarizzazione. La ricorrente, inoltre, avrebbe potuto annullare la domanda errata e presentarne una nuova entro il termine di chiusura della piattaforma. Il secondo motivo è stato respinto perché i precedenti invocati non erano sovrapponibili e non configuravano un generale dovere dell'amministrazione di correggere gli errori dei partecipanti; una diversa soluzione avrebbe potuto ledere gli operatori esclusi per violazioni analoghe. Il terzo motivo è stato respinto perché la comunicazione dell'errore non risultava provata con data certa, riguardava comunque un diverso impianto ed era stata trasmessa via PEC, anziché tramite l'unico canale previsto dal Regolamento Operativo, ossia la piattaforma informatica. Il rispetto delle forme prescritte è stato ritenuto funzionale a certezza, trasparenza ed efficienza della procedura. Il quarto motivo è stato respinto: il decreto ministeriale fissava principi e direttive generali, mentre l'Avviso e il Regolamento potevano disciplinare puntualmente le modalità di accesso, prevedendo il divieto di presentare domande su Tabelle diverse per tutti i beneficiari. La disciplina è stata ritenuta coerente con la gestione di risorse limitate, con la diversa disciplina degli aiuti di Stato applicabile alle Tabelle e con il carattere a sportello della procedura. Le spese di lite sono state compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Consente di superare la mancata integrazione del contraddittorio quando la pretesa è manifestamente infondata.

  • art. 3, comma 7, Avviso MASAF prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023

    Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate.

    La presentazione di più domande a valere su Tabelle diverse da parte dello stesso soggetto comporta l'inammissibilità di tutte le proposte.

  • paragrafo 1.1 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare

    In caso di presentazione di domande a valere su Tabelle diverse da parte del medesimo Soggetto Beneficiario queste verranno considerate inammissibili.

    Ribadisce la preclusione dell'accesso al contributo quando il medesimo beneficiario presenta domande riferite a Tabelle diverse.

  • art. 3, comma 2, Avviso MASAF prot. n. 0386481 del 21 luglio 2023

    Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE.

    Impone la presentazione delle proposte tramite la piattaforma informatica e collega all'inosservanza la sanzione dell'irricevibilità.

  • paragrafo 1.3 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare

    Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), email, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

    Esclude la rilevanza delle comunicazioni trasmesse mediante canali diversi dalla piattaforma.

  • paragrafo 6.4 del Regolamento Operativo Parco Agrisolare

    Qualora il GSE, in fase di valutazione delle Proposte inviate, rilevi che per il medesimo progetto siano state presentate dal Soggetto Beneficiario più istanze, procederà con la valutazione dell’ultima Proposta inviata procedendo d’ufficio all’annullamento delle precedenti.

    Prevede il rimedio procedurale dell'annullamento della proposta precedente quando siano state presentate più istanze per il medesimo progetto, senza introdurre un generale potere di correggere domande riferite a Tabelle diverse.

  • art. 107 TFUE

    Il contributo è qualificato come aiuto di Stato, ossia misura in deroga al generale principio di incompatibilità previsto dalla disposizione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I principi di buona fede e collaborazione non consentono di derogare alle forme procedurali tassative stabilite dall'Avviso e dal Regolamento per una procedura di massa.

  • art. 3 l. 241/1990

    La censura di difetto di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il provvedimento applicava puntualmente la disciplina dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nelle procedure a sportello per l'assegnazione di contributi pubblici, il criterio della priorità cronologica non costituisce una mera condizione di tempestività, ma determina l'ordine di priorità nell'assegnazione di risorse limitate; perciò il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o correggere postumamente elementi essenziali della domanda richiesti a pena di esclusione.
  • Nelle procedure comparative o di massa, il partecipante è gravato da obblighi di autoresponsabilità e deve presentare una domanda completa, coerente e conforme alle prescrizioni della lex specialis; non sussiste un generale affidamento sulla verifica o correzione d'ufficio degli errori di compilazione da parte dell'amministrazione.
  • Quando l'Avviso stabilisce che un beneficiario può presentare più proposte esclusivamente nell'ambito di un'unica Tabella e prevede, in caso contrario, l'inammissibilità di tutte le proposte, l'amministrazione deve applicare tale sanzione anche all'errore materiale non tempestivamente corretto secondo le modalità e nei termini previsti dalla procedura.
  • In una procedura di massa disciplinata da un'apposita piattaforma, le comunicazioni rilevanti devono essere effettuate attraverso il canale prescritto dalla lex specialis; una comunicazione inviata tramite PEC, quando il regolamento esclude espressamente canali diversi dal Portale, non è idonea a produrre effetti nella procedura.
  • L'Avviso attuativo può disciplinare puntualmente le modalità di presentazione delle domande e introdurre regole uniformi di gestione della procedura, purché coerenti con i principi e le direttive del decreto ministeriale, soprattutto quando le risorse sono limitate e le diverse categorie di beneficiari sono soggette a distinti regimi di aiuto di Stato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieImpianti da fonti rinnovabiliDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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