Cassazione Penale, Sentenza n. 35039/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDepositato certificato di morte dell'imputata (19/03/2024). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputata e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il decesso estingue il rapporto processuale e impedisce ogni decisione sul merito del ricorso. Pertanto il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputata per rapina aggravata e lesioni e ridotto la pena. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione di legge per aver ritenuto la rinuncia a comparire estesa a fasi successive (artt.178 lett. c) e 179 c.p.p.) e mancata traduzione per la prima udienza collegiale; 2) travisamento delle risultanze e violazione dell'art.192 c.p.p. in relazione alla testimonianza della persona offesa circa la sottrazione del telefono, che non proverebbe la responsabilità della ricorrente; 3) violazione dell'art.582 c.p. relativa all'insufficiente prova del contributo causale dell'imputata alle lesioni.
Norme richiamate
art.23 co.8 d.l. 137/2020
Norma richiamata per la trattazione del ricorso secondo la disciplina d'emergenza; indicata come riferimento procedurale per la trattazione del motivo.
art.606 lett. b) c.p.p.
Titolo di doglianza in Cassazione invocato dal ricorrente per vizio di diritto e per travisamento delle prove (lett. b)).
art.178 lett. c) c.p.p.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla supposizione di rinuncia a comparire; utilizzata per contestare la correttezza della valutazione dell'assenza alle udienze.
art.179 c.p.p.
Norma processuale connessa alla precedente, invocata per sostenere che la rinuncia alla comparizione in udienza preliminare non si estendeva automaticamente alle udienze successive.
art.192 c.p.p.
Norma invocata in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; il ricorrente sosteneva travisamento delle risultanze probatorie derivanti dalla deposizione.
art.582 c.p.
Norma sostanziale che disciplina le lesioni personali; richiamata per censurare l'accertamento del nesso causale e del contributo lesivo attribuito all'imputata.
art.129 comma 2 cod. proc. pen.
Interpretata dalla Corte nel senso che il decesso dell'imputato estingue il reato e impedisce qualsiasi pronuncia sul merito; la sopravvenienza della morte comporta annullamento della sentenza senza rinvio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 49783/2009 e altre richiamate)
Ricca giurisprudenza consolidata richiamata per affermare che la morte del ricorrente rende impossibile il contraddittorio e determina l'impossibilità di pronunciare sul merito; conseguente annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La morte del ricorrente o imputato estingue il reato e interrompe il rapporto processuale, impedendo alla Corte di esaminare e decidere sul merito del ricorso: si dispone l'annullamento senza rinvio.
- I motivi di cassazione (violazione di norme processuali o travisamento delle prove) non vengono trattati nel merito se sopravviene causa estintiva come il decesso dell'imputato.
- Se si verifica la sopravvenuta estinzione del reato per morte, non è possibile emettere un provvedimento di proscioglimento sostanziale: la via corretta è l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
- Nel valutare impugnazioni basate su testimonianze (es. contestazione di furto o nesso causale per lesioni), è necessario che la prova indichi chiaramente la responsabilità dell'imputato; in mancanza, la doglianza può mirare a travisamento delle risultanze probatorie ai sensi dell'art.606 c.p.p. lett. b).
- Le rinunce a comparire devono essere valutate con riferimento alla normativa processuale specifica: una rinuncia intervenuta in sede di udienza preliminare non si estende automaticamente alle udienze successive se non è espressamente manifestata.
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