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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35039/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Depositato certificato di morte dell'imputata (19/03/2024). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputata e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il decesso estingue il rapporto processuale e impedisce ogni decisione sul merito del ricorso. Pertanto il ricorso non è stato esaminato nel merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputata per rapina aggravata e lesioni e ridotto la pena. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione di legge per aver ritenuto la rinuncia a comparire estesa a fasi successive (artt.178 lett. c) e 179 c.p.p.) e mancata traduzione per la prima udienza collegiale; 2) travisamento delle risultanze e violazione dell'art.192 c.p.p. in relazione alla testimonianza della persona offesa circa la sottrazione del telefono, che non proverebbe la responsabilità della ricorrente; 3) violazione dell'art.582 c.p. relativa all'insufficiente prova del contributo causale dell'imputata alle lesioni.

Norme richiamate

  • art.23 co.8 d.l. 137/2020

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso secondo la disciplina d'emergenza; indicata come riferimento procedurale per la trattazione del motivo.

  • art.606 lett. b) c.p.p.

    Titolo di doglianza in Cassazione invocato dal ricorrente per vizio di diritto e per travisamento delle prove (lett. b)).

  • art.178 lett. c) c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla supposizione di rinuncia a comparire; utilizzata per contestare la correttezza della valutazione dell'assenza alle udienze.

  • art.179 c.p.p.

    Norma processuale connessa alla precedente, invocata per sostenere che la rinuncia alla comparizione in udienza preliminare non si estendeva automaticamente alle udienze successive.

  • art.192 c.p.p.

    Norma invocata in relazione alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; il ricorrente sosteneva travisamento delle risultanze probatorie derivanti dalla deposizione.

  • art.582 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina le lesioni personali; richiamata per censurare l'accertamento del nesso causale e del contributo lesivo attribuito all'imputata.

  • art.129 comma 2 cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che il decesso dell'imputato estingue il reato e impedisce qualsiasi pronuncia sul merito; la sopravvenienza della morte comporta annullamento della sentenza senza rinvio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 49783/2009 e altre richiamate)

    Ricca giurisprudenza consolidata richiamata per affermare che la morte del ricorrente rende impossibile il contraddittorio e determina l'impossibilità di pronunciare sul merito; conseguente annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • La morte del ricorrente o imputato estingue il reato e interrompe il rapporto processuale, impedendo alla Corte di esaminare e decidere sul merito del ricorso: si dispone l'annullamento senza rinvio.
  • I motivi di cassazione (violazione di norme processuali o travisamento delle prove) non vengono trattati nel merito se sopravviene causa estintiva come il decesso dell'imputato.
  • Se si verifica la sopravvenuta estinzione del reato per morte, non è possibile emettere un provvedimento di proscioglimento sostanziale: la via corretta è l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, conformemente alla giurisprudenza consolidata.
  • Nel valutare impugnazioni basate su testimonianze (es. contestazione di furto o nesso causale per lesioni), è necessario che la prova indichi chiaramente la responsabilità dell'imputato; in mancanza, la doglianza può mirare a travisamento delle risultanze probatorie ai sensi dell'art.606 c.p.p. lett. b).
  • Le rinunce a comparire devono essere valutate con riferimento alla normativa processuale specifica: una rinuncia intervenuta in sede di udienza preliminare non si estende automaticamente alle udienze successive se non è espressamente manifestata.

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