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Sentenza

Sentenza n. 1357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda risarcitoria per l’illegittima estromissione dal servizio e il mancato riconoscimento degli effetti economici della riammissione oltre la scadenza della ferma breve

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al proscioglimento dalla ferma breve e al collocamento in congedo assoluto, già annullati dal TAR. Dopo l’annullamento, l’Amministrazione aveva disposto la riammissione ai fini matricolari dal 26 ottobre 2005 al 7 aprile 2006 e, successivamente, anche ai fini amministrativi per il medesimo periodo. L’interessato aveva contestato tali atti con ricorso straordinario, chiedendo anche l’estensione degli effetti fino alla concreta riassunzione in servizio permanente effettivo, avvenuta il 28 ottobre 2009. Il ricorso straordinario era stato dichiarato in parte improcedibile per cessata materia del contendere e in parte inammissibile, quanto alla domanda di estensione temporale proposta per la prima volta con motivi aggiunti. In appello sono stati dedotti difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza e apoditticità della motivazione, difetto di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento della situazione di fatto. L’appellante ha sostenuto che la domanda risarcitoria derivasse direttamente dall’illegittima estromissione, non dai successivi decreti ministeriali, e che il mancato riconoscimento degli effetti economici per il periodo dall’8 aprile 2006 al 28 ottobre 2009 avesse prodotto danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, per il personale in regime di diritto pubblico, l’annullamento dell’atto interruttivo del rapporto non determina automaticamente il ripristino del rapporto a ogni effetto: costituisce il presupposto per la ricostruzione della posizione mediante specifici provvedimenti amministrativi, in ragione della natura pubblicistica del rapporto. La tutela risarcitoria è quindi esperibile solo per pregiudizi non regolati o assorbiti dagli atti adottati in ottemperanza e non preclusi dall’assetto del rapporto successivamente definito e consolidato. Nel caso concreto, i decreti del 2009 e del 2012 avevano delimitato la riammissione al periodo compreso tra il 26 ottobre 2005 e il 7 aprile 2006. Il ricorso straordinario aveva consolidato tale assetto: la domanda di estensione oltre il 7 aprile 2006 era stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente con motivi aggiunti, sicché la mancata attribuzione di effetti oltre la scadenza della ferma breve non era più sindacabile. La richiesta degli emolumenti dall’8 aprile 2006 al 28 ottobre 2009 mirava dunque, in via risarcitoria, a ottenere indirettamente l’estensione degli effetti economici della reintegrazione oltre il limite ormai stabilizzato. Il danno patrimoniale non poteva essere riconosciuto perché la perdita delle retribuzioni costituiva la proiezione economica dell’assetto del rapporto di impiego e non derivava direttamente dall’originario provvedimento espulsivo. Anche il danno non patrimoniale è stato escluso, poiché allegato in modo generico e non provato: tale danno non è mai in re ipsa, neppure quando sia prospettata la lesione di diritti fondamentali. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La tutela risarcitoria non può essere utilizzata per eludere l’assetto del rapporto di impiego definitivamente stabilito in sede di ottemperanza e consolidato in sede giurisdizionale; può riguardare soltanto pregiudizi autonomi, non già regolati o assorbiti dagli atti esecutivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento disposto in caso di diffusione della decisione.

Massime di principio

  • Per il personale in regime di diritto pubblico, l’annullamento giurisdizionale dell’atto che interrompe il rapporto di impiego non determina automaticamente il ripristino del rapporto a ogni effetto, ma impone all’amministrazione di ricostruire la posizione giuridica ed economica mediante specifici provvedimenti autoritativi.
  • La domanda risarcitoria conseguente all’annullamento di un provvedimento espulsivo è ammissibile solo per pregiudizi autonomi, non già regolati o assorbiti dagli atti adottati in esecuzione del giudicato e non incompatibili con l’assetto del rapporto divenuto definitivo in sede esecutiva e giurisdizionale.
  • Non è possibile utilizzare l’azione risarcitoria per ottenere indirettamente l’estensione degli effetti giuridici ed economici della reintegrazione oltre il limite temporale stabilito da provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili.
  • La perdita di retribuzioni riferite a un periodo per il quale non sia stato riconosciuto alcun effetto del rapporto di impiego non deriva direttamente dall’originario atto espulsivo annullato, ma costituisce la conseguenza economica dell’assetto del rapporto definitivamente stabilito dall’amministrazione in sede di ottemperanza.
  • Il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato dal richiedente, anche quando sia dedotta la violazione di diritti fondamentali della persona.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimoGiudizio di ottemperanzaMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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