Sentenza n. 257/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare: 1) del provvedimento del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Palomonte del 29.12.2025 di diniego definito della domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - PAS Pratica prot. rep. Prov. Sa/Sa-Supro 134099 del 26.11.2025; 2) della comunicazione di preavviso di diniego prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO 0141819 del 24.12.2025; 3) di ogni atto e/o provvedimento, quantunque sconosciuto alla Società ricorrente, afferente la pratica edilizia in oggetto, se ed in quanto lesivo ed in particolare: a) della delibera di Consiglio Comunale del Comune di Palomonte n. 13 del 30.09.2025 citata nel preavviso di diniego; nonché per l'accertamento e la declaratoria della conformità urbanistico-edilizia delle opere, delle strutture e degli impianti tecnologici afferenti la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e conseguentemente per l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuto valido perfezionamento del titolo abilitativo e quindi della piena validità ed efficacia della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) depositata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e conseguentemente per la condanna al risarcimento dei danni consequenziali all'illegittimità della condotta amministrativa e al ritardo nel rilascio dei titoli richiesti, pregiudizi subiti e subendi dalla Società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo della domanda presentata mediante PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, unitamente al preavviso di diniego e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego definitivo adottato dal Responsabile SUAP del Comune di Palomonte in relazione alla domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico mediante Procedura Abilitativa Semplificata, nonché il relativo preavviso di diniego e gli ulteriori atti presupposti, tra cui una deliberazione del Consiglio comunale. Ha inoltre chiesto l'accertamento della conformità urbanistico-edilizia delle opere e dell'intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimità della condotta amministrativa e dal ritardo. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Comune aveva adottato un provvedimento di annullamento in autotutela del diniego e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo soddisfatta la pretesa azionata in giudizio in seguito all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato. Non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti né le domande di accertamento e risarcimento. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il Comune ha tenuto una condotta collaborativa e ha contribuito alla definizione del giudizio; il giudice ha inoltre considerato che l'annullamento è intervenuto dopo la trasmissione, da parte della ricorrente, di documentazione integrativa che ha consentito di risolvere la controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
dichiararsi cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di un sopravvenuto provvedimento amministrativo, la pretesa azionata in giudizio risulta soddisfatta.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
- In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice non procede all'esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'atto originariamente impugnato.
- La regolazione delle spese può essere oggetto di compensazione integrale quando la condotta collaborativa dell'amministrazione abbia contribuito alla definizione del giudizio e la controversia sia stata risolta anche grazie alla documentazione integrativa prodotta dal ricorrente.
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