Cassazione Penale, Sentenza n. 1039/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per (1) violazione di norme UE (artt. 49 e 56 TFUE) e relative pronunce della CGUE (Placanica, Costa Cifone, Laezza) con la tesi che la disciplina concessoria italiana avrebbe avuto carattere discriminatorio e che la mancata concessione a Stanleybet avrebbe scusato l'attività sul territorio italiano; (2) vizio in ordine alla prova e all'insussistenza dell'elemento psicologico (buona fede/ignoranza scusabile in ragione di orientamenti giurisprudenziali favorevoli); (3) omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e eccessiva severità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano manifestamente infondate o non proponibili. Ha confermato che i fatti non erano contestati e che Dello Iacovo aveva svolto attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse senza autorizzazione ex art. 88 TULPS, integrando la condotta prevista dall'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989. Quanto al profilo UE, la Corte ha richiamato il principio della valutazione caso per caso sancito dalla CGUE (Laezza) e ha affermato che l'onere di provare la discriminazione/antieconomicità grava su chi la invoca (la difesa), non sull'accusa; non essendo stata fornita prova della antieconomicità o discriminazione, la censura è manifestamente infondata. Sul punto della buona fede e dell'ignoranza scusabile, la Cassazione ha osservato il rigoroso dovere di informazione dei professionisti e ritenuto insussistente la scusabilità. Anche le censure sulla pena e sulle attenuanti sono state ritenute inammissibili per genericità o incompetenza di sindacato in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 88 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
La mancata autorizzazione ex art. 88 TULPS in capo a chi raccoglie scommesse in Italia costituisce elemento costitutivo dell'illecito; la prova dell'assenza dell'autorizzazione grava sull'accusa quanto al fatto materiale, ma la prova che tale assenza derivi da discriminazione dell'operatore straniero grava su chi la invoca.
art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989
"attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse"
La Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato rientri nella fattispecie penalmente rilevante disciplinata da questa norma (raccolta/intermediazione di scommesse per conto di operatore estero senza concessione).
artt. 718, 719 cod. pen.
Norme penalistiche richiamate nella sentenza di merito con riferimento alle contravvenzioni connesse all'attività di gioco/scommesse; la Corte ha dichiarato parte prescritta e rideterminato la pena complessiva.
artt. 49 e 56 TFUE (Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi)
La giurisprudenza della CGUE può portare a disapplicare norme interne discriminatorie; tuttavia la verifica della proporzionalità e della esistenza di discriminazione richiede valutazione concreta caso per caso e la prova della discriminazione grava su chi la invoca.
art. 1 comma 78 lett. b) punto 26, Legge 220/2010 (clausola cessione non onerosa)
La clausola che imponeva la cessione non onerosa dei beni al termine della concessione è stata censurata da pronunce europee per possibili profili di sproporzione/discriminazione; la Corte però evidenzia che l'incidenza di tale clausola va valutata concretamente e non vale automaticamente a scusare l'attività di chi raccoglie senza concessione.
art. 530, 546, 597, 606 c.p.p. (disposizioni procedurali)
Richiami procedurali: in particolare, Cassazione ha richiamato limiti di sindacato sulla mancanza di motivazione per censure generiche e la non contestabilità in Cassazione di questioni non dedotte o non provate in grado precedente; art. 597 citato in relazione al potere del giudice d'appello di riconoscere attenuanti ex officio.
Massime di principio
- Se si invoca l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto UE (artt. 49/56 TFUE), spetta a chi solleva l'eccezione dimostrare in concreto la discriminazione o la sproporzione; la Corte UE richiede valutazioni caso per caso.
- L'assenza di autorizzazione prevista dall'ordinamento nazionale integra responsabilità penale per la raccolta di scommesse, salvo che la difesa provi che tale assenza deriva da una discriminazione effettiva e provata nei confronti dell'operatore estero.
- I professionisti che svolgono attività regolamentata hanno un rigoroso dovere di informarsi sulla disciplina applicabile; l'ignoranza o l'orientamento giurisprudenziale contrastante difficilmente costituiscono scusante a meno che non sussistano chiari e positivi atti amministrativi o un orientamento pacifico.
- Per contestare la sanzione o chiedere attenuanti in sede di gravame, è necessario formulare argomentazioni concrete e pertinenti; motivi generici in Cassazione sono inammissibili.
- In ipotesi di contenzioso con profili UE, raccogliere prove tecniche/economiche (consulenze sul valore dei beni, valutazioni sulla antieconomicità del bando, documentazione sulla condotta dell'operatore straniero) è essenziale per assolvere l'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 985/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 986/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 989/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 990/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 992/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 994/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →