Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35451/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggior reddito Irpef relativo all'anno d'imposta 2008, fondato dall'Ufficio sulla movimentazione di conti correnti bancari riconducibili al contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, ritenendosi giustificata una quota delle movimentazioni sulla base di disponibilità finanziarie asseritamente esistenti, derivanti da una polizza vita e da un'eredità materna, poi ridotte tenendo conto dei consumi ISTAT 2008. In appello la decisione era stata confermata. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973: sostiene che i giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente in base a giustificazioni generiche e non documentate in modo analitico per ciascun versamento, mentre in materia di accertamenti bancari il contribuente deve dimostrare, con prova specifica e puntuale, l'estraneità di ogni singola movimentazione a fatti imponibili. Si richiama inoltre lo ius superveniens della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha inciso sui prelevamenti del professionista ma non sulla presunzione relativa ai versamenti.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene fondato il motivo perché la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la disciplina delle presunzioni bancarie e del riparto dell'onere della prova: per i versamenti su conto corrente del professionista la presunzione fiscale resta operante e il contribuente deve fornire una prova analitica, non generica, dell'irrilevanza fiscale di ciascun movimento. La mera allegazione di disponibilità pregresse, risparmi, polizza vita o eredità materna non basta se non dimostrata in modo puntuale rispetto ai singoli versamenti contestati. La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e determini gli importi ancora dovuti, detraendo quelli eventualmente coperti da definizione agevolata, oltre a regolare le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiama il principio di riparto dell'onere della prova: una volta fondato l'accertamento sui dati bancari, spetta al contribuente fornire la prova contraria specifica dell'irrilevanza fiscale delle singole movimentazioni.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Le risultanze dei conti correnti legittimano l'accertamento induttivo; per i versamenti permane la presunzione di ricavi/compensi, superabile solo con prova analitica del contribuente. Lo ius superveniens della Corte costituzionale incide sui prelevamenti del professionista, non sui versamenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Ufficio.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.

    Indicano il rito camerale accelerato applicato in Cassazione.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    È richiamato dalla parte resistente per la definizione agevolata dei carichi.

  • d.l. 31.08.2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197

    Normativa richiamata per la disciplina procedurale del ricorso in camera di consiglio.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presunzione sui prelevamenti limitatamente alle parole "o compensi", restringendo l'ambito applicativo della norma ai professionisti per i prelevamenti, ma non eliminando la presunzione sui versamenti.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, i dati dei conti costituiscono base idonea dell'accertamento e determinano un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Il contribuente può vincere la presunzione fiscale solo con prova analitica e puntuale, riferita a ciascuna singola movimentazione, dell'estraneità delle somme a operazioni imponibili; non sono sufficienti giustificazioni generiche o riferimenti indifferenziati a disponibilità pregresse.
  • Per i professionisti, lo ius superveniens conseguente alla giurisprudenza costituzionale ha inciso sui prelevamenti, ma non sulla presunzione relativa ai versamenti sul conto corrente.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è ammissibile anche in presenza di doppia conforme quando si deduca l'erronea applicazione delle regole legali sul riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.