Cassazione Civile, Ordinanza n. 26437/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, con riferimento alla distinzione tra il regime dell'art. 51, comma 5, TUIR e quello dei trasfertisti di cui all'art. 51, comma 6, TUIR, come integrato dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016. La società sosteneva, con due motivi di ricorso, la violazione di tale disciplina e dell'art. 2697 c.c., assumendo che le somme non dovessero essere assoggettate al regime ritenuto applicabile dall'Ufficio. La CTR Lombardia aveva respinto sia l'appello principale della contribuente sia quello incidentale dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado in tema di maggiori ritenute IRPEF e addizionali regionali dovute sulle indennità corrisposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha rilevato che la norma di interpretazione autentica dell'art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, avente efficacia retroattiva, individua cumulativamente le condizioni per applicare il regime dei trasfertisti, e che il giudice di merito aveva effettuato gli accertamenti fattuali secondo lo schema normativo corretto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986
la disciplina distingue il trattamento fiscale delle indennità di trasferta da quello dei lavoratori trasfertisti; l'applicazione del comma 6 presuppone la contestuale ricorrenza delle condizioni previste dalla norma interpretativa.
art. 7-quinquies, D.L. n. 193/2016 convertito in L. n. 225/2016
norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che chiarisce quando rientrano nel regime dei trasfertisti i lavoratori privi di sede di lavoro, con attività che richiede continua mobilità e con indennità fissa corrisposta a prescindere dalla concreta trasferta.
art. 2697 c.c.
richiamato come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova, ma il ricorso è stato comunque respinto perché il giudice di merito aveva correttamente accertato i fatti rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata quale paradigma del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per applicare il regime fiscale dei lavoratori trasfertisti occorre la concomitante presenza di tutte le condizioni previste dalla norma di interpretazione autentica: assenza di una sede di lavoro indicata nel contratto o nella lettera di assunzione, attività che richiede continua mobilità e corresponsione di un'indennità fissa svincolata dalla singola trasferta.
- Se il giudice di merito accerta i fatti rilevanti secondo lo schema normativo corretto e in coerenza con l'interpretazione di legittimità, in cassazione non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle clausole contrattuali o della disciplina fiscale per ottenere la cassazione della sentenza.
- Le somme corrisposte in costanza di rapporto non vanno valutate isolando la denominazione formale attribuita dalle parti, ma in relazione alla loro funzione economico-giuridica e al titolo contrattuale o legale che ne giustifica l'erogazione.
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