Cassazione Civile, Ordinanza n. 19741/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di eccedenze d'imposta versate per gli anni 2009, 2010 e 2011 e aveva impugnato il successivo silenzio-diniego dell'Amministrazione. In primo grado il giudizio si era chiuso con cessazione della materia del contendere, perché nelle more era stato corrisposto quanto richiesto salvo somme minime non ritenute dovute, con compensazione parziale delle spese. In appello il contribuente contestava: la mancata corresponsione degli interessi sulle somme già rimborsate a capitale; il mancato rimborso di addizionali regionali e comunali; e la regolazione delle spese. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità/violazione del requisito di motivazione della sentenza d'appello per aver richiamato documentazione acquisita senza indicarla specificamente; 2) violazione delle norme sugli interessi delle obbligazioni pecuniarie, sostenendo che gli interessi fossero dovuti sulle somme da rimborsare e che l'imputazione dovesse avvenire prima agli interessi e poi al capitale; 3) violazione della disciplina processuale tributaria sulle spese, per asserita illegittimità della compensazione e mancanza di soccombenza reciproca o di gravi ragioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello, pur sintetica, non era meramente apparente: i giudici avevano indicato che le somme erano di importo minimo e, quanto agli interessi, che la domanda era stata formulata in modo generico. Sul secondo ha richiamato la disciplina speciale degli interessi per ritardato rimborso delle imposte dirette, precisando che essi maturano per semestri interi, escluso il primo, dalla data del versamento fino all'ordinativo di pagamento; poiché nel ricorso mancava un'indicazione specifica coerente con tale regime speciale, la censura era generica. Sul terzo ha ritenuto corretta la compensazione delle spese in appello per soccombenza reciproca e ha escluso che il ricorrente potesse contestare la compensazione disposta in primo grado, poiché non era parte interamente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità per difetto di difese dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria deve essere esistente e comprensibile; non è richiesta una motivazione ampia o analitica, essendo sindacabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per la disciplina del processo tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per difetto di motivazione è ammissibile solo nei casi estremi di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro del contenuto della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza è requisito costituzionalmente imposto; la sua assenza o apparenza integra vizio rilevabile in cassazione.
art. 1282 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che per i rimborsi d'imposta trova applicazione la disciplina speciale del d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 1283 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non applicabile in via diretta al regime speciale degli interessi sui rimborsi tributari.
art. 1284 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma la liquidazione degli interessi segue il regime speciale semestrale previsto per i rimborsi d'imposta.
art. 1194 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di imputazione del pagamento; la Corte ha escluso la sua applicazione diretta al caso in presenza di disciplina speciale.
art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Gli interessi per ritardato rimborso delle imposte dirette maturano per ogni semestre intero, escluso il primo, dalla data del versamento fino all'ordinativo di pagamento.
art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dall'art. 44; conferma l'applicazione della disciplina dei rimborsi semestrali ai versamenti diretti.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La compensazione delle spese è legittima in caso di soccombenza reciproca, e la parte non interamente vittoriosa può essere gravata, anche solo in parte, delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di vizio motivazionale è ammissibile solo se la motivazione della sentenza sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è sufficiente il semplice difetto di approfondimento o di completezza.
- In materia di rimborso di imposte dirette versate in eccedenza, gli interessi per ritardo nel rimborso seguono una disciplina speciale: maturano per semestri interi, escluso il primo, dalla data del versamento fino all'ordinativo di pagamento, e non secondo la regola civilistica della maturazione giorno per giorno.
- La domanda di interessi sul rimborso tributario deve essere specifica e coerente con il regime speciale applicabile; una formulazione generica, fondata sulle sole regole delle obbligazioni pecuniarie, può legittimare il rigetto della pretesa.
- In tema di spese processuali, la compensazione è legittima quando vi sia soccombenza reciproca; la parte non integralmente vittoriosa non può invocare il principio di soccombenza per ottenere la condanna integrale dell'avversario alle spese.
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