Cassazione Penale, Sentenza n. 1082/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione composto da due motivi principali: 1) violazione di legge processuale (art. 597 cod. proc. pen.) per reformatio in peius: la sentenza di primo grado aveva inflitto mesi sei di reclusione con sospensione condizionale; la Corte di appello ha rideterminato la pena in mesi sette e giorni quindici e non ha confermato la sospensione condizionale senza che il pubblico ministero avesse impugnato, operando così un peggioramento della posizione dell'imputato in assenza di impugnazione da parte del PM; 2) vizio relativo alla prescrizione (artt. 157 e 161 cod. pen.): il ricorrente deduceva che il reato di resistenza (commesso il 09/12/2015) doveva ritenersi estinto per prescrizione al momento della notifica della citazione in appello del 14/05/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il secondo motivo (prescrizione), ritenendo che la recidiva infranquinquennale contestata costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., e quindi va tenuta conto nel calcolo del termine di prescrizione; di conseguenza la prescrizione non era maturata. Ha invece accolto il primo motivo: la Corte di appello ha operato una reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero e non ha motivato la mancata conferma della sospensione condizionale; perciò la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione della pena e alle statuizioni sulla sospensione condizionale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio su quei punti.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
reato di resistenza a pubblico ufficiale
È il reato principale contestato; la valutazione della pena parte da questa fattispecie e dalla recidiva applicata
art. 99, comma 2, cod. pen.
recidiva infranquinquennale
La recidiva può aumentare la pena fino alla metà; la Corte l'ha ritenuta aggravante ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione
art. 157, comma 2, cod. pen.
criteri per determinare il tempo necessario a prescrivere
Stabilisce che nel calcolo della prescrizione si tiene conto della pena prevista dalla legge per il reato tenendo conto dell'aumento dovuto alle circostanze aggravanti ad effetto speciale; la Corte ha applicato questa norma includendo l'aumento per recidiva
art. 161, comma 2, cod. pen.
determinazione del termine massimo in presenza di atti interruttivi
Usata per spiegare che, tenendo conto dell'aumento di pena per circostanze ad effetto speciale, anche il termine massimo di prescrizione si modifica in ragione dell'entità della proroga
art. 63, comma 3, cod. pen.
definizione di circostanze aggravanti ad effetto speciale
Definisce come ad effetto speciale le aggravanti che comportano un aumento della pena superiore a un terzo; la Corte ha inquadrato la recidiva in tale categoria
art. 597 cod. proc. pen.
norma citata nell'impugnazione (divieto di reformatio in peius in determinate ipotesi)
Richiamata nel ricorso per censurare l'iter decisionale d'appello: la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura relativa al peggioramento della posizione processuale dell'imputato in assenza di impugnazione del PM
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale per la sintesi dei motivi nel ricorso
Usata per la ricostruzione e la sintesi dei motivi di cassazione nelle fasi processuali
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
divieto di reformatio in peius
La Corte ha valutato la compatibilità con la giurisprudenza CEDU, ritenendo che, nel caso concreto, non rilevasse una violazione del principio in relazione al calcolo della prescrizione; la questione è stata comunque richiamata in riferimento alla tutela contro peggioramenti non motivati
Massime di principio
- La recidiva che aumenta la pena oltre un terzo costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale e deve essere conteggiata nel calcolo dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2.
- La Corte d'appello non può peggiorare la posizione sostanziale dell'imputato (aumento della pena o revoca di benefici come la sospensione condizionale) in assenza di impugnazione del pubblico ministero: ciò configura reformatio in peius e legittima l'annullamento parziale in Cassazione.
- Se la sentenza d'appello modifica la determinazione della pena, deve espressamente motivare eventuali scelte che peggiorano la posizione dell'imputato rispetto al primo grado; l'omessa motivazione favorisce l'annullamento per vizio procedurale.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati sia i termini di fase sia il termine massimo aumentato da circostanze ad effetto speciale e dagli atti interruttivi; una corretta ricostruzione cronologica è cruciale per valutare l'estinzione del reato.
- In caso di accoglimento parziale del ricorso per cassazione (annullamento limitato), la Corte rimette la determinazione della pena e le statuizioni sui benefici a un nuovo giudizio di merito, senza riesaminare la responsabilità già accertata.
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