Cassazione Penale, Sentenza n. 9977/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per violazione di domicilio (pena: 1 anno di reclusione). Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) vizio di motivazione e errata qualificazione del fatto, sostenendo l'assenza del requisito della "clandestinità" perché i proprietari svolgevano attività di ristorazione aperta al pubblico e la porta era aperta, nonché l'assenza del dolo perché era presente per chiedere scarpe e acqua; 2) violazioni processuali con nullità dell'elezione di domicilio (non tradotta e relativa a diverso reato) e mancata sospensione del procedimento dopo l'accertata irreperibilità presso il domicilio eletto e la mancata attivazione delle modalità di notifica ex art. 170, comma 3, c.p.p.; 3) e 4) vizio nella determinazione della pena per mancata indicazione dei criteri ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo (errori di procedimento relativi alla conoscenza del processo) e ha annullato senza rinvio le sentenze di primo grado e di appello, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p. La Corte ha ritenuto che non sia stata provata l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: l'elezione di domicilio era anteriore e riferita a diverso reato; la notifica della vocatio in iudicium presso il difensore d'ufficio (art. 161, comma 4 c.p.p.) non è idonea di per sé a dimostrare la conoscenza; il G.I.P. aveva già constatato l'irreperibilità; l'imputato non risultava aver nominato un difensore di fiducia. Per tali ragioni la modalità di svolgimento del processo in sua assenza non poteva essere considerata legittima e le sentenze vanno annullate e rimesse al primo giudice. Le altre censure (merito sul reato e sulla determinazione della pena) non sono state accolte in quanto non decisive dopo l'annullamento per vizio procedurale.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
La Corte rileva che l'art. 420-bis non introduce presunzioni legali assolute di conoscenza del processo; le circostanze indicate (elezione di domicilio, misura cautelare, nomina difensore di fiducia ecc.) sono esempi da valutare e richiedono motivazione congrua per dedurre la volontarietà dell'assenza e l'effettiva conoscenza del procedimento.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
La notifica della vocatio in iudicium eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto (es.: al difensore d'ufficio) non è di per sé idonea a dimostrare la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 170, comma 3 cod. proc. pen.
Rilevata l'importanza di attivare le modalità di notifica previste quando l'imputato risulti irreperibile presso il domicilio eletto; la mancata attivazione può compromettere la regolarità del processo in absentia.
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma applicata per la declaratoria di annullamento e per la trasmissione degli atti al giudice di primo grado in caso di vizio procedurale sul processo in absentia.
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso sotto il profilo della conoscenza della lingua italiana e della comprensione degli atti; la Corte distrettuale ha valutato e ritenuto acquisita la conoscenza della lingua, ma ciò non è sufficiente a comprovare la conoscenza del processo nel caso concreto.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in relazione alla contestazione sul mancato esame dei criteri di determinazione della pena; la questione è stata sollevata ma il vizio procedurale ha reso prevalente l'annullamento per processualità.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Richiamato come normativa che ha recepito l'impostazione giurisprudenziale circa i presupposti del processo in absentia, eliminando presunzioni rigide e richiedendo la prova dell'effettiva conoscenza.
legge n. 67 del 2014
Menziata come normativa che in passato aveva introdotto un elenco di presunzioni legali della conoscenza del processo, ma la Corte evidenzia che ciò è stato sostanzialmente superato dalla giurisprudenza e dalla successiva riforma.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio compiuta in fase di indagini preliminari, specie se riferita a procedimento diverso o anteriore alla vocatio in iudicium, non prova di per sé la conoscenza del processo.
- La notifica della vocatio presso soggetti diversi dall'imputato (es. difensore d'ufficio) e in luogo diverso dal domicilio eletto non garantisce automaticamente la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento; occorre valutare il contesto e motivare congruamente.
- La constatazione di irreperibilità da parte del G.I.P. è un elemento rilevante che ostacola la presunzione di conoscenza del processo e può portare all'annullamento del processo in absentia se non adeguatamente contrastata da prova contraria.
- Per procedere legittimamente in assenza dell'imputato il giudice deve indicare e motivare le circostanze che consentono di ritenere l'effettiva consapevolezza dell'imputato circa la pendenza del processo (nomina di difensore di fiducia, atti compiuti dall'imputato, modalità di notifica, ecc.).
- In difetto di prova convincente della conoscenza del processo, la decisione assunta in assenza dell'imputato è vulnerabile e può essere annullata con rinvio, indipendentemente dall'esame delle questioni di merito.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di notifiche efficaci presso il domicilio eletto e a produrre elementi che attestino l'irreperibilità o la mancata conoscenza della vocatio, mentre l'accusa deve documentare e motivare compiutamente ogni elemento che possa far ritenere la consapevolezza dell'imputato.
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