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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23291/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di pagamento con cui le erano state richieste, per il mancato versamento dell'accisa relativa al mese di dicembre 2017, l'indennità di mora del 6% prevista dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 504/1995, la sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del d.lgs. 472/1997 e gli interessi. I giudici di merito avevano rigettato sia il ricorso sia l'appello, ritenendo regolare la notifica dell'atto e tardiva la domanda di rateizzazione. In cassazione la società ha dedotto due censure, entrambe formulate come violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 7 e 36 del d.lgs. 546/1992: da un lato, la CTR avrebbe omesso di esaminare il motivo di appello relativo all'illegittimità del cumulo tra sanzione e indennità di mora; dall'altro, avrebbe omesso di valutare il motivo concernente la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta del contribuente, anche alla luce della giurisprudenza nazionale ed eurounitaria e dell'esimente della buona fede.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi sotto il profilo della nullità della sentenza per motivazione mancante o meramente apparente, rilevando che la CTR, pur dando conto dell'eccezione nel resoconto del processo, non aveva affrontato le questioni centrali poste con l'appello: la legittimità del cumulo tra sanzione e indennità di mora e la possibile riduzione/esclusione della sanzione per proporzionalità e buona fede. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta per omessa pronuncia sui motivi di appello

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione è stata ritenuta integrata da motivazione assolutamente carente o apparente

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel giudizio tributario

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    la mancata esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione integra nullità della sentenza tributaria

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la regolare costituzione del contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per chiarire i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma

  • art. 54 d.l. 83/2012

    richiamato quale norma che ha ristretto il vizio motivazionale denunciabile in cassazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995

    prevede l'indennità di mora del 6% per il mancato pagamento dell'accisa

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    fonte della sanzione irrogata al contribuente per il mancato pagamento

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione applicata illegittimamente per cumulo con l'indennità di mora

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando il giudice di appello omette di pronunciarsi su motivi specifici e decisivi riproposti dall'appellante, poiché tale omissione si traduce in carenza assoluta o apparenza della motivazione.
  • La motivazione apparente ricorre quando il giudice si limita ad affermazioni generiche o sovrapponibili alla decisione di primo grado, senza esporre l'iter logico-giuridico seguito e senza affrontare le questioni devolute.
  • La denuncia in cassazione del vizio motivazionale è ammissibile, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione mancante o meramente apparente.
  • Quando il contribuente censura la legittimità di sanzioni e accessori per cumulo, proporzionalità o buona fede, il giudice di merito deve esaminare espressamente tali doglianze; il loro mancato scrutinio comporta nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione.
  • La sentenza che non chiarisce le ragioni della decisione sulle questioni devolute non consente di verificare se il giudice abbia deciso iuxta alligata et probata ed è quindi suscettibile di cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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