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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4611/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 25/08/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata e furto aggravato. Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di valutazione degli elementi difensivi e per insufficienza degli elementi acquisiti a fondare la gravità indiziaria (sostenendo che non erano "i soli ed unici specialisti del settore" e che la conoscenza/esame di video prima della consumazione non poteva integrare il requisito previsto dall'art. 273 c.p.p.). Contestano altresì la mancata considerazione dell'ordinanza di annullamento del decreto di perquisizione e sequestro e l'assenza di indagini successive tali da rafforzare la gravità indiziaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il ricorso deve indicare la correlazione tra le ragioni poste a fondamento e le argomentazioni del provvedimento impugnato; i ricorrenti non si sono confrontati con il percorso argomentativo dell'ordinanza, che ha descritto risultanze investigative composite (dichiarative, captative, immagini di videosorveglianza, tracciati GPS, osservazione e controllo) fondanti la gravità indiziaria. La censura sull'annullamento del decreto di perquisizione è stata giudicata ininfluente perché l'annullamento era dovuto a ragioni formali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata disposta la liberazione; la Cancelleria eseguirà gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma invocata come base procedurale per la richiesta di riesame del provvedimento cautelare presentata al Tribunale di Napoli.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al requisito della gravità degli indizi; la Corte valuta che l'esame dei filmati e la pregressa conoscenza non sono stati dimostrati sufficienti dai ricorrenti per escludere la gravità indiziaria così come valutata dal giudice di merito.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi della Cancelleria nel caso in cui il provvedimento non determini la liberazione degli imputati.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)

    "è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato"

    Principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibili i ricorsi generici che non confrontano le argomentazioni del giudice di merito.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare deve specificare e argomentare la correlazione tra le ragioni del gravame e le motivazioni del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
  • Per contestare la gravità indiziaria occorre indicare in modo puntuale e motivato perché le singole risultanze investigative (dichiarazioni, captazioni, video, tracciati GPS, attività di osservazione) sarebbero insufficienti o contraddittorie; affermazioni generiche del tipo "sufficiente solo per iscrizione nel registro degli indagati" non sono adeguate.
  • L'annullamento di un decreto di perquisizione e sequestro per ragioni formali non determina automaticamente l'inefficacia di tutte le risultanze investigative; va valutata la natura e la rilevanza dei profili formali rispetto al quadro probatorio complessivo.
  • La Corte valuta il quadro probatorio nel suo insieme: la presenza di elementi concatenati e differenti (dichiarativi, captativi, audiovisivi, tracciati GPS) può fondare la gravità indiziaria anche se singoli elementi, isolatamente considerati, sembrano deboli.
  • Ricorrere in cassazione con argomentazioni generiche o non confrontate con il provvedimento impugnato espone al rischio di inammissibilità e a condanne per spese processuali e somme in favore della Cassa delle Ammende.

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