Cassazione Penale, Sentenza n. 4611/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 25/08/2021 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di associazione per delinquere, rapina aggravata e furto aggravato. Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per omissione di valutazione degli elementi difensivi e per insufficienza degli elementi acquisiti a fondare la gravità indiziaria (sostenendo che non erano "i soli ed unici specialisti del settore" e che la conoscenza/esame di video prima della consumazione non poteva integrare il requisito previsto dall'art. 273 c.p.p.). Contestano altresì la mancata considerazione dell'ordinanza di annullamento del decreto di perquisizione e sequestro e l'assenza di indagini successive tali da rafforzare la gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui il ricorso deve indicare la correlazione tra le ragioni poste a fondamento e le argomentazioni del provvedimento impugnato; i ricorrenti non si sono confrontati con il percorso argomentativo dell'ordinanza, che ha descritto risultanze investigative composite (dichiarative, captative, immagini di videosorveglianza, tracciati GPS, osservazione e controllo) fondanti la gravità indiziaria. La censura sull'annullamento del decreto di perquisizione è stata giudicata ininfluente perché l'annullamento era dovuto a ragioni formali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non è stata disposta la liberazione; la Cancelleria eseguirà gli adempimenti di comunicazione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma invocata come base procedurale per la richiesta di riesame del provvedimento cautelare presentata al Tribunale di Napoli.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al requisito della gravità degli indizi; la Corte valuta che l'esame dei filmati e la pregressa conoscenza non sono stati dimostrati sufficienti dai ricorrenti per escludere la gravità indiziaria così come valutata dal giudice di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi della Cancelleria nel caso in cui il provvedimento non determini la liberazione degli imputati.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425)
"è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato"
Principio applicato dalla Corte per dichiarare inammissibili i ricorsi generici che non confrontano le argomentazioni del giudice di merito.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare deve specificare e argomentare la correlazione tra le ragioni del gravame e le motivazioni del provvedimento impugnato; l'assenza di tale confronto rende il ricorso inammissibile.
- Per contestare la gravità indiziaria occorre indicare in modo puntuale e motivato perché le singole risultanze investigative (dichiarazioni, captazioni, video, tracciati GPS, attività di osservazione) sarebbero insufficienti o contraddittorie; affermazioni generiche del tipo "sufficiente solo per iscrizione nel registro degli indagati" non sono adeguate.
- L'annullamento di un decreto di perquisizione e sequestro per ragioni formali non determina automaticamente l'inefficacia di tutte le risultanze investigative; va valutata la natura e la rilevanza dei profili formali rispetto al quadro probatorio complessivo.
- La Corte valuta il quadro probatorio nel suo insieme: la presenza di elementi concatenati e differenti (dichiarativi, captativi, audiovisivi, tracciati GPS) può fondare la gravità indiziaria anche se singoli elementi, isolatamente considerati, sembrano deboli.
- Ricorrere in cassazione con argomentazioni generiche o non confrontate con il provvedimento impugnato espone al rischio di inammissibilità e a condanne per spese processuali e somme in favore della Cassa delle Ammende.
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