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Ordinanza

Ordinanza n. 1225/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 22791/2026 del 12/02/2026, notificato a mezzo pec in pari data, con cui il Responsabile dell’Area 5 – Urbanistica, Demanio, Abusivismo e Attività Produttive del Comune di Castel Volturno, disponeva “la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad insegna Chalet Caffè del Mare s.r.l.s.” e conseguente divieto, medio tempore, di esercitare l’attività, presso i locali siti in Comune di Castel Volturno alla via del mare n. 181, nelle more dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte dall’Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 5 del 15/01/2026, di contenuto ignoto in quanto giammai notificata, ovvero allegata al provvedimento impugnato, sebbene in essa succintamente richiamata riguardo all’oggetto; b) dell’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 5 del 15/01/2026, giammai notificata e conosciuta solo per estratto in quanto succintamente richiamata riguardo l’oggetto nel provvedimento sub a), quale atto presupposto della disposta sospensione dell’attività e conseguente divieto di esercizio, rispetto alla quale ci si riserva sin da ora la facoltà di proporre ulteriori e specifici motivi di impugnazione che dovessero sorgere dal momento della piena conoscenza in conseguenza del deposito della medesima nel presente giudizio da parte dell’Amministrazione resistente; c) della Comunicazione del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta prot. n. 551 del 09/01/2026, giammai notificata e conosciuta solo perché richiamata per estratto nel provvedimento sub a), rispetto alla quale ci si riserva sin da ora la facoltà di proporre ulteriori e specifici motivi di impugnazione che dovessero sorgere dal momento della piena conoscenza medesima in conseguenza del deposito della medesima nel presente giudizio da parte dell’Amministrazione resistente; d) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori e/o altri atti e provvedimenti (anche se non conosciuti), in ogni modo relativi al suddetto procedimento.

Giustizia amministrativa202602696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dirigenziale di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di divieto temporaneo di esercizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 12 febbraio 2026, con cui il Responsabile dell'Area Urbanistica, Demanio, Abusivismo e Attività Produttive ha disposto la sospensione sine die dell'attività commerciale, nelle more dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute in un'ordinanza sindacale contingibile e urgente non notificata né allegata. Sono stati impugnati anche l'ordinanza sindacale presupposta e la comunicazione dei Vigili del Fuoco, conosciute soltanto per estratto mediante il richiamo contenuto nel provvedimento di sospensione, con riserva di proporre ulteriori motivi una volta acquisiti integralmente gli atti. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, tra gli altri profili, l'illegittimità dell'atipicità del provvedimento adottato dal dirigente del SUAP, cui sarebbe stata attribuita una misura di sospensione dell'attività commerciale priva di adeguata base tipica. Il pregiudizio cautelare è stato individuato nella sospensione sine die dell'attività; il TAR ha rilevato che tale pregiudizio riguarda specificamente il provvedimento dirigenziale, non risultando la società, secondo la propria prospettazione, destinataria dell'ordinanza contingibile e urgente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento dirigenziale di sospensione dell'attività commerciale. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che l'atto apparisse affetto dai profili di illegittimità denunciati, in particolare per l'atipicità della misura adottata dal dirigente del SUAP in relazione alla sospensione dell'attività commerciale. La tutela cautelare è stata limitata all'atto rispetto al quale è stato ravvisato il pregiudizio concreto e attuale, ossia il provvedimento di sospensione, mentre per la definizione nel merito il Collegio ha ritenuto necessario acquisire l'ordinanza sindacale contingibile e urgente e la comunicazione presupposta dei Vigili del Fuoco. Il Comune è stato onerato di depositare tali atti entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla notificazione, se anteriore. È stata fissata l'udienza pubblica del 20 ottobre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistenti, in prima sommaria delibazione, elementi di fumus in relazione all'atipicità del provvedimento e un pregiudizio concreto derivante dalla sospensione sine die dell'attività.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un'attività commerciale può essere disposta quando, a una prima sommaria delibazione, il provvedimento impugnato appaia adottato mediante una misura atipica e priva di adeguata base tipica, e sussista un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla sospensione dell'attività.
  • Il pregiudizio cautelare deve essere riferito all'atto di cui il ricorrente è effettivamente destinatario e che produce direttamente l'effetto lesivo; la lesività non può essere automaticamente estesa a un atto presupposto rispetto al quale il destinatario neghi di essere stato destinatario.
  • Quando la decisione cautelare dipende dalla conoscenza integrale di atti presupposti non notificati o non allegati al provvedimento impugnato, il giudice può ordinare all'amministrazione il loro deposito e fissare la trattazione del merito dopo l'acquisizione documentale.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneInvalidità del provvedimentoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàIncompetenzaDifetto di istruttoria

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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