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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11905/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento sintetico emessi ai sensi degli artt. 38 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEF e addizionali regionali e comunali relative agli anni d’imposta 2003 e 2004. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato solo in parte gli accertamenti, escludendo alcuni incrementi patrimoniali (acquisto di quote societarie) e rideterminando altri componenti reddituali. La contribuente ricorre per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare e, in particolare, la capacità reddituale del coniuge rispetto alle spese per autovettura e polizze assicurative; (2) violazione dell’art. 38, commi 4 e ss., d.P.R. n. 600 del 1973, perché la CTR avrebbe confermato i recuperi d’imposta senza considerare i redditi ulteriori disponibili nel nucleo familiare; (3) violazione dell’art. 2709 c.c., per non avere tratto elementi di prova dalle scritture contabili di una società, dalle quali sarebbe emersa l’esposizione a debito della somma corrispondente al prezzo di acquisto dell’immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente diversi, mirassero in realtà a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito, senza denunciare un vero omesso esame di fatti storici decisivi. Ha inoltre osservato che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente che invochi redditi del nucleo familiare deve fornire prova contraria specifica della loro disponibilità, del loro ammontare e della durata del possesso, non essendo sufficiente allegare in modo generico l’esistenza di redditi del coniuge o mere risultanze dichiarative. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la complessiva motivazione della CTR, la quale aveva attribuito alle scritture contabili societarie un valore solo indiziario e le aveva ritenute recessive rispetto alla presunzione di onerosità dell’atto di compravendita. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    nell’accertamento sintetico il contribuente può vincere la presunzione solo provando specificamente la disponibilità di ulteriori redditi, il loro ammontare e la durata del possesso; non basta una generica allegazione dei redditi del nucleo familiare.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base normativa degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura è inammissibile quando non riguarda un fatto storico decisivo omesso, ma la valutazione di argomentazioni difensive o delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non può essere usato per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 2709 c.c.

    le risultanze delle scritture contabili delle società hanno valore probatorio liberamente valutabile dal giudice di merito e non vincolano la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’accertamento sintetico il contribuente che invochi redditi o provviste riferibili al nucleo familiare deve fornire prova contraria specifica e documentale della loro effettiva disponibilità, dell’ammontare e della durata del possesso, non essendo sufficiente la sola allegazione del rapporto familiare o delle dichiarazioni fiscali del coniuge.
  • In sede di ricorso per cassazione non è ammissibile trasformare una doglianza di omesso esame in una critica alla valutazione delle prove o delle deduzioni difensive svolta dal giudice di merito.
  • La violazione di legge non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio; la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le scritture contabili societarie hanno efficacia probatoria liberamente apprezzabile dal giudice, che può attribuire loro valore meramente indiziario e porle in posizione recessiva rispetto ad altre presunzioni o elementi di prova.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con l’intera motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a contestarne singoli passaggi isolati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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