Cassazione Penale, Sentenza n. 3160/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la condanna per il delitto di abuso d'ufficio: si contestava loro l'omissione di determinazioni finalizzate alla demolizione d'ufficio di manufatti abusivi di proprietà dei signori Giammatteo. Di Lucchio e Zucale erano rispettivamente indicati come responsabile del servizio urbanistico e responsabile unico del procedimento; Placido come sindaco che non avrebbe esercitato il controllo e la direttiva. Le censure principali riguardavano l'assenza del dolo intenzionale di favorire i proprietari (vantaggio concreto), la non apprezzabilità economica dei manufatti ("baracche fatiscenti"), la carenza di norma specifica che imponesse ai funzionari determinati obblighi di sollecitazione/azione, la discrezionalità dell'intervento, e la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per tutti i ricorrenti perché il fatto non costituisce reato. Ha ritenuto insuperabilmente carente la motivazione di merito sul piano dell'elemento soggettivo e del vantaggio per i terzi: mancava prova che i manufatti avessero un'utilità o valore economico apprezzabile e mancava qualsiasi elemento che dimostrasse l'intenzionalità degli imputati a favorire i proprietari. Ne consegue l'assenza dell'elemento costitutivo dell'abuso d'ufficio (vantaggio patrimoniale come fine perseguito). Per tali ragioni la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio e non è stato disposto il rinvio degli atti.
Norme richiamate
art. 323, cod. pen. (abuso d'ufficio)
La Corte sottolinea che, per la configurazione del reato, è necessario un vantaggio patrimoniale effettivo (anche futuro ma concreto) e il dolo intenzionale diretto a conseguirlo: la mera illegittimità dell'azione o l'omissione non sono sufficienti a provare il dolo di vantaggio
art. 50, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali)
La Corte osserva che l'art. 50 contiene princìpi generali sul potere del sindaco ma non prova, da sola, l'esistenza di un obbligo specifico e precettivo tale da integrare in sé il delitto; l'esercizio di poteri discrezionali non equivale automaticamente a illecito penale
art. 109, d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
Richiamato in relazione al potere di revoca degli incarichi dirigenziali: la Corte evidenzia il carattere ampiamente discrezionale del potere, il che sottrae i comportamenti alla perentorietà richiesta per l'integrazione dell'art. 323
art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia)
La Corte rileva che la normativa sulla vigilanza e repressione degli abusi edilizi non può essere automaticamente fatta coincidere con un obbligo penale specifico nei confronti del sindaco senza dimostrare il preciso dovere giuridico e l'intenzionalità dell'agente
legge n. 120/2020 (novellazione art. 323 cod. pen.)
Richiamata come riferimento per la necessità che la norma incriminatrice si applichi solo se sussiste una norma precettiva concreta e il requisito soggettivo richiesto: la Corte utilizza il criterio della specificità della norma e della prova del dolo intenzionale
Massime di principio
- Per integrare l'abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. occorre dimostrare non solo l'illegittimità dell'atto o dell'omissione, ma anche un vantaggio patrimoniale concreto (effettivo o realisticamente prevedibile) per terzi e il dolo intenzionale diretto a perseguire tale vantaggio
- La mera gravità o "macroscopicità" dell'illegittimità o la professionalità/esperienza dell'amministratore non sono di per sé idonee a provare il dolo di vantaggio; servono indizi concreti di contatti, accordi o motivazioni personali che colleghino l'azione/omissione al profitto di terzi
- Quando l'azione omessa ricade in un'area caratterizzata da poteri discrezionali (es. valutazioni urbanistiche, esercizio di poteri sindacali di indirizzo o revoca), la discrezionalità tende a escludere la configurabilità automatica del reato penale salvo che non emerga un obbligo preciso, temporale e vincolante
- La valutazione del valore e dell'effettivo godimento di beni oggetto di omissione è centrale: l'assenza di prova che i beni fossero utilizzati o avessero valore venale può stroncare la ricostruzione del vantaggio per terzi
- In presenza di procedure amministrative in corso (es. piani urbanistici che possono incidere sulla destinazione dell'area) l'inerzia può essere interpretata, plausibilmente, come scelta amministrativa discrezionale e non come volontà di favorire terzi
- Se manca l'elemento soggettivo del reato (dolo di vantaggio), la sentenza di condanna va annullata; spetta all'accusa provare in modo specifico e non meramente indiziario la finalità di vantaggio
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