Sentenza del 09/01/2018 n. 93 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Riscossione - esibizione copie fotostatiche degli estratti di ruolo ai fini della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di riscossione è stata ritenuta inefficace per la mancata produzione della cartella di pagamento o di una copia conforme. Le copie fotostatiche degli estratti di ruolo non sono state considerate sufficienti a dimostrare la validità dell'attività di riscossione, poiché l'agente avrebbe dovuto esibire l'atto impositivo notificato e posto a fondamento del credito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'idoneità probatoria degli estratti di ruolo e delle relative copie fotostatiche, sostenendo che l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre la cartella di pagamento, quale atto previsto dalla legge e posto a fondamento della pretesa. L'estratto di ruolo è stato considerato un documento amministrativo-contabile interno, non sostitutivo della cartella, e il contribuente aveva inoltre disconosciuto la documentazione prodotta.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. 602/1973
La norma individua la cartella di pagamento come documento rilevante ai fini della riscossione e impone all'agente della riscossione la conservazione delle cartelle e delle relative matrici per cinque anni. Ne consegue che, ove il contribuente contesti la pretesa, l'agente deve poter produrre la cartella o una copia conforme; il mero estratto di ruolo, essendo un documento interno contabile-amministrativo, non è sufficiente a provare la legittimità della riscossione.
Massime di principio
- Quando la pretesa di riscossione è contestata, l'agente della riscossione deve dimostrare l'esistenza e il contenuto dell'atto posto a fondamento del credito, normalmente mediante la cartella di pagamento o una copia conforme.
- Il semplice estratto di ruolo, soprattutto se prodotto in copia fotostatica non autenticata, di regola documenta soltanto dati interni alla contabilità dell'agente e non sostituisce la cartella di pagamento.
- La mancata produzione dell'atto fondamentale può rendere inefficace la pretesa, in particolare quando il contribuente abbia specificamente disconosciuto la documentazione depositata.
- La soluzione può dipendere dal contenuto della contestazione e dagli altri documenti prodotti: l'agente deve comunque provare sia il credito sia la regolare notificazione dell'atto, quando questi elementi siano oggetto di contestazione.
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