Cassazione Penale, Sentenza n. 01964/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava che il Tribunale del Riesame aveva annullato l'ordinanza cautelare (originariamente emessa dal GIP) in modo errato, per omissione e manifesta illogicita'. Il Procuratore sosteneva che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente circostanze fattuali rilevanti (rapporti e collaborazioni dei familiari con il latitante Sandro Arzu, consegna di 10 kg di marijuana, dinamiche e permanenze in piazza di Roberto, Sergio e Gianluca Arzu, telefonate fra Gianluca e Pier Giorgio Piras, movimenti anomali dei presenti, mendacio e incontri successivi) che, lette congiuntamente, dimostravano la sussistenza di gravi indizi di concorso di persone nel reato ai sensi dell'art.110 c.p. e indicavano un contributo causale degli indagati all'esecuzione dell'omicidio. Inoltre si deduceva che il Tribunale aveva compiuto un esame atomistico degli indizi (art.606 lett. b) c.p.p.) senza una valutazione globale e sistematica del quadro indiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari. In particolare la Cassazione ha ritenuto manifestamente illogica e gravemente carente la motivazione del Tribunale del Riesame con riferimento alla posizione di Sergio Arzu, rilevando che il Riesame aveva trattato come casuali e prive di valore indiziario condotte e circostanze che, lette nel loro insieme, potevano sostenere la sussistenza di gravi indizi di concorso ai sensi dell'art.110 c.p.. La decisione sul primo motivo ha assorbito anche la valutazione del secondo motivo relativo all'eventuale valutazione atomistica degli indizi.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone nel reato puo' realizzarsi anche senza un previo accordo: e' sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione o un apporto estemporaneo ma causalmente efficiente alla realizzazione del proposito criminoso; e' rilevante anche la conoscenza, anche unilaterale, del contributo fornito.
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di omicidio, che costituisce il fatto principale in relazione al quale si discute il concorso di persone; qui contestato all'esecutore materiale e rilevante come oggetto dell'indagine cautelare e indiziaria.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiama le censure sulla motivazione del giudice di merito: il ricorrente ha contestato che il Tribunale del Riesame abbia esaminato gli indizi in modo atomistico e parcellizzato senza una valutazione complessiva.
criteri di sindacato sulla motivazione (giurisprudenza della Cassazione)
La Corte ricorda che il controllo di legittimita' sulla motivazione verifica che essa sia effettiva (esplicativa delle ragioni della decisione), non manifestamente illogica e non internamente contraddittoria; non sono invece consentite censure che chiedano una diversa riponderazione non manifestamente illogica dei dati di fatto.
Massime di principio
- In fase cautelare per configurare il concorso di persone nel reato occorrono gravi indizi e un contributo causale dell'indagato; non e' necessario un accordo preventivo: anche un supporto estemporaneo, se causalmente efficiente, puo' integrare il concorso (art.110 c.p.).
- Comportamenti anomali rispetto alle abitudini (permanenze prolungate, allontanamenti immediati, movimenti ripetuti con l'auto, incontri successivi) e comunicazioni telefoniche ravvicinate costituiscono elementi indiziari rilevanti se valutati congiuntamente e non in modo isolato.
- La mancanza di contatti telefonici diretti tra presunti mandanti e esecutori non esclude il concorso quando il quadro indiziario circumstanziale consente, in via induttiva, di ricostruire ruoli e collegamenti funzionali.
- Il giudice deve motivare esplicitamente perche' circostanze apparentemente sospette vengano ritenute casuali: l'assenza di adeguata spiegazione della non rilevanza di certi elementi puo' costituire vizio di motivazione.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione e' limitato: sono censurabili la sua mancanza, la manifesta illogicita' o la contraddittorieta' su punti essenziali; non sono inammissibili solo le diverse valutazioni non manifestamente illogiche.
- Per il pubblico ministero e' importante presentare il quadro indiziario in modo unitario e coerente, evidenziando il nesso causale tra le condotte secondarie e l'evento; per la difesa e' strategico proporre spiegazioni alternative e dimostrare la plausibilita' di interpretazioni innocenti delle medesime condotte.
- Il rinvio per nuovo giudizio e' la conseguenza tipica quando la Cassazione riscontra carenze di motivazione sui punti decisivi: il giudice di merito dovra' riesaminare globalmente gli indizi e motivare la nuova valutazione.
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