Cassazione Civile, Ordinanza n. 14009/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
Un investitore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte di un promotore finanziario incaricato da una società di intermediazione. Secondo la ricostruzione della sentenza, il cliente aveva sottoscritto tramite il promotore due contratti di gestione patrimoniale e due prodotti finanziari, consegnando somme di denaro al promotore. Quest'ultimo gli aveva nel tempo fornito rendicontazioni risultate false; solo dopo la sua irreperibilità l'investitore aveva appreso che gli investimenti effettivamente esistenti a suo nome erano di importo irrisorio rispetto alle somme versate. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda risarcitoria e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la condotta illecita del promotore e la responsabilità della società preponente, senza ravvisare un contributo causale del danneggiato. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) vizio di motivazione per avere i giudici attribuito rilievo ad articoli di stampa su appropriazioni del promotore ai danni di altri risparmiatori; (2) vizio di motivazione in relazione alla pretesa mancata contestazione dei fatti e all'efficacia attribuita alla contumacia e alla mancata risposta del promotore; (3) violazione degli artt. 444 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la sentenza valorizzato la sentenza di patteggiamento penale come se esonerasse l'attore dalla prova; (4) violazione dell'art. 1227 c.c. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del concorso di colpa dell'investitore, che avrebbe consegnato denaro contante e assegni al promotore in modo anomalo e contrario alla disciplina di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale non aveva fondato la decisione su fatti estranei al giudizio, ma su prove documentali e testimoniali, né aveva attribuito valore decisivo alla non contestazione o alla sentenza di patteggiamento, considerata solo indiziaria. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo erronea l'esclusione del concorso di colpa dell'investitore: la corte territoriale aveva apoditticamente negato ogni rilievo alla consegna di denaro contante al promotore, senza un apprezzamento specifico della possibile anomalia della condotta del cliente e senza verificare se essa fosse idonea a interrompere o ridurre il nesso causale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato solo per il deposito delle memorie; nessuna questione interpretativa sostanziale sul punto
art. 444 c.p.c.
la sentenza di patteggiamento non ha valore tale da esonerare l'attore dall'onere della prova; può avere al più valore meramente indiziario
art. 2697 c.c.
l'ordinario riparto dell'onere probatorio non viene alterato dal patteggiamento penale del promotore
art. 1227 c.c.
la condotta anomala dell'investitore può integrare concorso colposo e ridurre il risarcimento, ove presenti i connotati richiesti dalla giurisprudenza
art. 31, comma 2-bis, t.u.f.
il divieto di consegnare denaro contante al promotore finanziario è un elemento che impone un apprezzamento specifico sulla possibile anomalia della condotta dell'investitore
art. 2 Cost.
la regola sul contributo causale è letta in chiave di solidarietà e corretta allocazione dei rischi
Massime di principio
- Nelle controversie per illeciti commessi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, la responsabilità del preponente sussiste quando il fatto illecito è connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni.
- La responsabilità del preponente può essere esclusa o ridotta se il danneggiato abbia tenuto una condotta connotata da anomalia, collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore.
- La valutazione del concorso di colpa dell'investitore non può essere apodittica: il giudice deve esaminare in modo specifico se le modalità di consegna delle somme e le altre circostanze concrete rendano la condotta del cliente anomala al punto da interrompere o ridurre il nesso causale.
- La violazione di regole di settore, come il divieto di consegnare contante al promotore, non determina automaticamente un addebito di colpa all'investitore, ma impone un accertamento concreto sulla percepibilità e prevenibilità dell'abuso con l'ordinaria diligenza.
- Una sentenza di patteggiamento resa nel procedimento penale sul medesimo fatto ha valore solo indiziario nel giudizio civile e non dispensa la parte attrice dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda.
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