Sentenza n. 6581/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 3048/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva annullato il nuovo Piano per gli insediamenti produttivi di via Sant’Antonio Abate
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di alcuni terreni aveva impugnato il Piano per gli insediamenti produttivi approvato dal Comune di Scafati con deliberazione della Giunta municipale n. 26 del 12 marzo 2020, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo che il nuovo PIP, incidendo su un’area divenuta zona bianca e comportando ex lege una dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 d.P.R. 327/2001, non potesse essere approvato senza la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo, da un lato, error in iudicando, violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché eccesso di potere; dall’altro, violazione dell’art. 12 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 27 l. 865/1971. In via preliminare, il Comune ha contestato implicitamente l’applicabilità del rito abbreviato e del dimezzamento dei termini, sostenendo la tempestività dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha anzitutto ritenuto tempestivo l’appello. L’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., che assoggetta al rito abbreviato le controversie relative a provvedimenti concernenti procedure di occupazione ed espropriazione, è norma derogatoria e di stretta interpretazione. Essa non si applica a ogni controversia relativa a uno strumento urbanistico che contenga una dichiarazione di pubblica utilità, ma soltanto quando siano concretamente in rilievo effetti ablatori e occorra attivare un autonomo procedimento espropriativo. Nel caso esaminato, i terreni interessati erano già stati integralmente acquisiti al patrimonio comunale mediante decreto di esproprio del 20 maggio 2008, adottato in attuazione del precedente PIP; il nuovo Piano non poteva quindi produrre ulteriori effetti ablatori su tali aree. Trovava pertanto applicazione il termine ordinario semestrale, entro il quale l’appello era stato notificato. Nel merito, il Collegio ha riformato la sentenza di primo grado. La decadenza del piano attuativo non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione e l’edificazione conforme agli indici urbanistici già praticati, nelle aree correttamente lottizzate e urbanizzate. L’art. 17, comma 3, l. 1150/1942 conserva, in particolare, l’efficacia degli allineamenti e delle prescrizioni di zona e consente il completamento urbanistico delle aree già interessate da una pianificazione avviata. Poiché il Comune era proprietario delle aree in forza degli espropri già eseguiti, l’approvazione del nuovo PIP costituiva esercizio della potestà generale di pianificazione territoriale, non esercizio di un nuovo potere espropriativo. Non era dunque necessaria la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio: il nuovo PIP aveva la finalità di disciplinare la realizzazione di impianti produttivi e servizi su terreni già acquisiti al patrimonio comunale. L’appello è stato accolto, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado e compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. f), c.p.a.
provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
Il rito abbreviato e il dimezzamento dei termini si applicano soltanto quando la controversia riguardi concretamente effetti ablatori e l’attivazione di un autonomo procedimento espropriativo; la previsione è derogatoria e di stretta interpretazione.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Richiamato per il dimezzamento dei termini processuali nel rito abbreviato.
art. 92, comma 3, c.p.a.
Nel caso concreto è stato applicato il termine ordinario di sei mesi per proporre appello, poiché la controversia non riguardava una procedura espropriativa attuale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione all’esame d’ufficio della tempestività dell’appello, previo avviso alle parti.
art. 12 d.P.R. 327/2001
La dichiarazione di pubblica utilità collegata al PIP non comporta, per aree già espropriate e acquisite al patrimonio comunale, la necessità di rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio quando il nuovo piano eserciti esclusivamente potestà pianificatoria.
art. 17, comma 3, l. 1150/1942
decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione; fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso
La decadenza del piano attuativo non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né impedisce il completamento delle opere di urbanizzazione e l’edificazione conforme alle prescrizioni e agli indici urbanistici della zona, ove la pianificazione sia stata correttamente avviata.
art. 27 l. 865/1971
Richiamato dal Comune tra i motivi d’appello; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- Il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a. si applica soltanto alle controversie nelle quali siano concretamente in rilievo effetti ablatori derivanti da una dichiarazione di pubblica utilità e sia necessaria l’attivazione di un autonomo procedimento espropriativo; non è sufficiente che l’atto impugnato sia uno strumento urbanistico astrattamente idoneo a contenere una dichiarazione di pubblica utilità.
- La verifica dell’applicabilità del rito abbreviato alle controversie relative a un piano per gli insediamenti produttivi deve essere compiuta considerando gli effetti del piano sulle singole aree e sulle rispettive posizioni proprietarie, non l’atto unitariamente considerato.
- Quando le aree interessate da un nuovo piano per gli insediamenti produttivi siano già state integralmente espropriate e acquisite al patrimonio dell’ente, il nuovo piano esercita, rispetto a tali aree, la potestà generale di pianificazione urbanistica e non un nuovo potere espropriativo; non è quindi necessaria la rinnovazione del vincolo preordinato all’esproprio.
- La decadenza di un piano particolareggiato o di un piano per gli insediamenti produttivi non determina automaticamente l’inedificabilità delle aree né il blocco di ogni attività urbanistica. Restano salvi gli allineamenti e le prescrizioni di zona e può essere consentito il completamento delle opere di urbanizzazione e l’edificazione conforme agli indici urbanistici già praticati, quando la pianificazione sia stata correttamente avviata.
- Il Comune può adottare un nuovo piano per gli insediamenti produttivi per completare e ordinare l’assetto urbanistico di aree già interessate da una precedente pianificazione attuata, senza dover rinnovare il vincolo preordinato all’esproprio qualora il nuovo piano non produca ulteriori effetti ablatori.
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