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Sentenza

Sentenza n. 1505/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto con cui il Comune ha comunicato l’avvenuta ottemperanza a una precedente sentenza e il superamento della sospensione dell’ordinanza di demolizione, facendo riprendere i termini per gli adempimenti consequenziali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari e gestore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, comproprietari di un immobile sito nel Comune di Pagani, nel quale è esercitata un’attività di somministrazione, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Pagani ha dichiarato di avere ottemperato alla precedente sentenza del TAR Campania n. 438/2026 e ha ritenuto superata la sospensione dell’ordinanza di demolizione n. 151/2025, disponendo la ripresa dei termini per gli adempimenti consequenziali. La precedente sentenza aveva imposto al Comune di Pagani di valutare le istanze di sanatoria o regolarizzazione presentate dal dante causa dei ricorrenti, acquisendole dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino o dalla parte interessata, e di sospendere nelle more l’esecuzione dell’ordinanza. Il Comune di Pagani aveva acquisito una SCIA del 2017 e un’istanza di accertamento di conformità del 2019 dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino, quindi aveva adottato l’atto impugnato senza comunicare ai ricorrenti i motivi ostativi e senza consentire il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990. La censura centrale consisteva nella violazione delle garanzie partecipative e del preavviso di rigetto, poiché l’atto, pur formalmente qualificato come comunicazione dell’avvenuta ottemperanza, costituiva sostanzialmente un atto conclusivo negativo del procedimento di sanatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto che l’atto del Comune di Pagani fosse sostanzialmente un rigetto delle istanze di sanatoria e, in quanto atto conclusivo del procedimento, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990. Il preavviso di rigetto è finalizzato a consentire all’interessato di rappresentare, prima dell’adozione del provvedimento negativo, ulteriori elementi fattuali e giuridici potenzialmente idonei a determinare una diversa decisione e a permettere all’amministrazione una rinnovata ponderazione degli interessi. Il giudice ha affermato che tale garanzia trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il privato deve indicare gli elementi che, se introdotti nella fase procedimentale, avrebbero potuto incidere sul contenuto finale del provvedimento; nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto integrata la violazione partecipativa e dirimente il relativo vizio. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, adottata all’esito della camera di consiglio dopo aver sentito le parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione prevista dall’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 è finalizzata all’instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale.

    Il preavviso di rigetto garantisce un’effettiva partecipazione dell’interessato prima dell’adozione del provvedimento negativo e deve essere osservato anche nei procedimenti di sanatoria o condono edilizio quando l’amministrazione intenda definire negativamente l’istanza.

Massime di principio

  • Un atto amministrativo formalmente qualificato come comunicazione dell’avvenuta ottemperanza a una precedente sentenza deve essere considerato, per la sua sostanza e per gli effetti prodotti, un provvedimento conclusivo negativo del procedimento di sanatoria quando determina il superamento della sospensione dell’ordine demolitorio e la ripresa dei termini per la sua esecuzione.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria o condono edilizio e deve precedere il diniego dell’istanza, consentendo al privato di interloquire sulle ragioni ostative individuate dall’amministrazione.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 vizia il provvedimento negativo quando l’interessato non abbia avuto la possibilità di partecipare effettivamente al procedimento e indichi elementi fattuali o valutativi che, se rappresentati tempestivamente, avrebbero potuto incidere sulla decisione finale.
  • L’amministrazione, nell’eseguire una pronuncia che le imponga di esaminare istanze di sanatoria e di sospendere nelle more l’esecuzione di un ordine demolitorio, non può ritenere assolto l’obbligo conformativo mediante una decisione sostanzialmente negativa adottata senza previo contraddittorio procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

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