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Sentenza

Sentenza n. 13965/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202604352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda, presentata il 27 maggio 2025 tramite la piattaforma ministeriale, volta al riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente nel sostegno ADSS. Ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento, assumendo che fosse decorso il termine previsto dall’art. 2 l. 241/1990 e dall’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’obbligo di provvedere sussista quando siano presenti una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza un pronunciamento dell’amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 206/2007. Quanto ai termini, ha rilevato che l’amministrazione deve accertare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché, alla data del ricorso, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento espresso e non risultavano elementi probatori contrari, il Collegio ha accertato il silenzio inadempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere massivo dei procedimenti. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta, per l’eventuale persistente inerzia, il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Fondano l’azione contro il silenzio inadempimento e consentono al giudice di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e di ordinare l’adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea; tale competenza è oggi esercitata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità competente accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

    Il provvedimento finale di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine di trenta giorni per la verifica documentale e l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Ha modificato la denominazione del Ministero competente, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione professionale dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale amministrazione subentrata al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
  • Ai fini dell’azione avverso il silenzio, la sussistenza dell’obbligo di provvedere richiede e, in presenza degli altri presupposti, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’amministrazione deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento finale entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
  • Accertato il silenzio inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l’esercizio del potere sostitutivo in caso di persistente inerzia.
  • La circostanza che il procedimento rientri tra quelli caratterizzati da un elevatissimo numero di richieste può giustificare l’assegnazione di un termine giudiziale più ampio per l’adozione del provvedimento, senza escludere l’illegittimità del silenzio già formatosi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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