Cassazione Civile, Sentenza n. 16680/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I Comuni chiedevano il rimborso di 25.883,95 euro versati quale tassa di concessione governativa sulle utenze di telefonia mobile in abbonamento (12,91 euro per utenza) nel periodo maggio 2006/febbraio 2009, sostenendo che il presupposto normativo della tassa (art. 318 DPR 156/1973) era stato abrogato dal d.lgs. 259/2003 e che, per effetto della disciplina recepita dalle direttive comunitarie (e del d.lgs. 269/2001), i telefoni cellulari non potevano essere assoggettati a tale tassa. I Comuni impugnavano il silenzio-diniego dell'Agenzia e, dopo pronunce contrastanti in primo e secondo grado, proponevano ricorso per cassazione sollevando questioni di interpretazione normativa, di conflitto con diritto UE, di violazione del principio di legalità e di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento tra abbonati e prepagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante il motivo di contrasto con il diritto UE alla luce della sentenza della Corte di Giustizia (causa C-416/14) che ha affermato la compatibilità delle direttive con l'applicazione di una tassa collegata al contratto di abbonamento, precisando che il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione ai fini della tassa. La Corte ha inoltre richiamato e confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 9560/2014) secondo cui il contenuto del precedente art. 318 DPR 156/1973 è trasfuso nell'art. 160 del d.lgs. 259/2003 e che l'art. 2, comma 4, del d.l. 4/2014 ha natura interpretativa e retroattiva. Sono state respinte le censure sulla perdita del presupposto impositivo, sulla violazione della riserva di legge e sull'illegittimità costituzionale; inoltre è stato affermato che i Comuni non sono esenti salvo specifica previsione normativa. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha disposto il versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1 e Tariffa, voce 21
Stabilisce la tassa di concessione governativa; il presupposto impositivo è riferito all'autorizzazione/licenza o al suo documento sostitutivo (equiparato al contratto di abbonamento).
D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 318
abrogato dall'art. 218, comma 1, lett. s) del d.lgs. 259/2003
Originario riferimento normativo per la licenza di stazione radioelettrica; la Corte ha ritenuto che il suo contenuto sostanziale sia stato trasfuso nell'art. 160 del d.lgs. 259/2003.
D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259, art. 160
Nel nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche contempla le stazioni radioelettriche soggette a licenza; la giurisprudenza interpreta il richiamo tariffario come riferibile all'art. 160, confermando la sussistenza del presupposto impositivo.
D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259, art. 2 comma 2 lett. b)
Esclude l'applicazione del codice alle apparecchiature contemplate dal d.lgs. 269/2001 (direttiva 1999/5) ma la Corte ha ritenuto che tale esclusione non esoneri i telefoni dall'ambito della disciplina delle autorizzazioni in senso funzionale.
D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 (attuazione direttiva 1999/5/CE)
Regola le specifiche tecniche e la marcatura CE delle apparecchiature terminali; non esclude, secondo la Corte, che i contratti di abbonamento costituiscano documento sostitutivo della licenza ai fini della tassa.
Art. 219 d.lgs. 259/2003
Prevede che l'attuazione del codice non comporti nuovi o maggiori oneri per lo Stato; la Corte lo interpreta come chiave interpretativa che esclude una lettura della riforma come abrogativa della tassa.
D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4 (conv. L. 50/2014)
Norma interpretativa che chiarisce che per 'stazioni radioelettriche' si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre; la Corte la riconosce come interpretazione autentica con efficacia retroattiva.
Direttive UE: 1999/5/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE (e modifiche)
La Corte di Giustizia (C-416/14) ha stabilito che tali direttive non ostano a una normativa nazionale che assoggetta a tassa gli abbonamenti mobili, poiché il contratto di abbonamento può sostituire la licenza/autorizzazione senza richiedere interventi amministrativi.
Corte di Giustizia UE, causa C-416/14
sentenza 17 settembre 2015
Conferma la compatibilità del diritto UE con l'assoggettamento a tassa dei contratti di abbonamento per telefoni mobili e riconosce che il contratto può costituire titolo sostitutivo della licenza; ammette differenziazione tra abbonati e prepagati.
Cass. Sez. U., sent. n. 9560/2014
Principale orientamento della Corte di Cassazione: il contenuto dell'antico art. 318 è trasfuso nell'art. 160 del codice; il regime tariffario si applica agli abbonamenti e l'interpretazione legislativa successiva ha chiarito la portata.
Massime di principio
- Il contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile può essere considerato, ai fini della tassa di concessione governativa, documento sostitutivo della licenza/autorizzazione; non è richiesto un intervento amministrativo attivo per rendere operativa la tassa.
- L'abrogazione formale di una norma pregressa non comporta automaticamente l'eliminazione dell'obbligo tributario se il contenuto essenziale è stato recepito o trasfuso nella normativa successiva (trasferimento di disciplina in art. 160 d.lgs. 259/2003).
- Le direttive comunitarie (tra cui 1999/5/CE e le direttive sulle autorizzazioni e reti) non ostano, in linea generale, a regimi fiscali nazionali che assoggettino a tassa gli abbonamenti mobili, purché non impongano interventi amministrativi incompatibili con il quadro UE; la Corte di Giustizia ha confermato tale compatibilità.
- Le norme interpretative/autentiche (es. art. 2, comma 4, d.l. 4/2014) possono avere efficacia retroattiva e chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni fiscali, legittimando l'applicazione della tassa in periodi anteriori ove vi fosse contrasto interpretativo.
- La differenziazione fiscale tra utenti in abbonamento e utenti con scheda prepagata è giustificata da differenze oggettive nel rapporto contrattuale e nel godimento del servizio, e non contrasta necessariamente con il principio di eguaglianza.
- Gli enti locali (Comuni) non sono automaticamente esentati dalla tassa delle concessioni governative salvo previsione normativa esplicita; l'appartenenza alla categoria delle amministrazioni pubbliche non determina automaticamente esenzioni fiscali.
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