Cassazione Penale, Sentenza n. 1247/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in rito abbreviato e parzialmente riformando la precedente decisione, aveva confermato la loro responsabilità per tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. Liccardo deduceva un unico motivo relativo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (lamentele collegate a un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.). Fiengo proponeva più motivi: contestava la ritenuta responsabilità (sosteneva che la sua presenza al bar fosse casuale e non collaborativa; citava una registrazione che, secondo la difesa, scagionerebbe), negava la consapevolezza del progetto estorsivo e dell'uso del metodo mafioso, censurava la valutazione del concorso di persone e del ruolo a lui attribuito, contestava aspetti della quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché formulati con motivi non consentiti o manifestamente infondati. Per Liccardo, il ricorso era precluso in gran parte dalle limitazioni connesse al concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.): non erano ammissibili censure generiche sulla determinazione della pena e sulle attenuanti che non incidessero sulla legalità della pena. Per Fiengo, la Corte ha ritenuto che la prova della partecipazione non si fondasse sulle circostanze poste a base del ricorso ma sugli elementi considerati decisivi in sede di merito (in particolare la presenza collaborativa durante la richiesta estorsiva, la tipologia della richiesta di denaro e le frequentazioni del ricorrente con ambienti camorristici). La Corte ha poi confermato l'applicabilità dell'aggravante del metodo mafioso, richiamando orientamenti giurisprudenziali che consentono di valutare oggettivamente tale aggravante anche a carico dei concorrenti quando vi sia conoscenza o colpa rilevante, e ha ritenuto adeguata la motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il concordato in appello limita la portata dei motivi proponibili in Cassazione: sono ammissibili censure solo sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e su eventuali incoerenze formali della pronuncia; sono inammissibili doglianze su questioni di merito relative alla pena o a circostanze rinunciate se tali doglianze non incidono sulla legalità della sanzione.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento richiamato a proposito delle condizioni di proscioglimento: doglianze sulle condizioni di proscioglimento non possono essere riproposte nella Cassazione quando rientrano nella rinuncia operata con il concordato.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante del metodo mafioso è valutabile anche in riferimento alle modalità di realizzazione dell'azione criminale; è di natura oggettiva e può essere applicata ai concorrenti se risultano a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso o l'hanno ignorato per colpa.
art. 7 D.L. n. 152 del 1991
Richiamato in giurisprudenza per confermare che anche la semplice presenza accanto a chi formula la richiesta estorsiva può integrare contributo materiale e morale al delitto, rafforzandone l'effetto intimidatorio e la rappresentazione di un gruppo organizzato.
art. 125, comma 3 cod. pen.
Sull'obbligo motivazionale per la determinazione della pena: il giudice di merito può usare formule sintetiche (es. 'pena congrua') se la motivazione complessiva permette di comprendere le ragioni della scelta entro i limiti edittali.
art. 133 cod. pen.
Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice prenda in esame l'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'articolo (personalità del reo, entità del reato, modalità esecutive), anche un solo elemento può giustificare la concessione o il diniego.
art. 114 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al ruolo concreto assunto dall'imputato; la Corte ha ritenuto però che, conformemente alla giurisprudenza, anche la presenza silente e collaborativa possa configurare partecipazione al reato, dunque l'eccezione sul ruolo non è risultata idonea a scalfire la valutazione di responsabilità.
Massime di principio
- Le doglianze relative alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento di attenuanti sono spesso inammissibili in Cassazione se il ricorrente ha aderito a un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) e non dimostra un carattere di illegittimità della pena (es. fuori dai limiti edittali).
- La valutazione della responsabilità per concorso in estorsione è rimessa in larga parte al giudice di merito: la mera presenza al momento della richiesta può integrare partecipazione quando tale presenza sia logicamente apprezzabile come adesione e rafforzi l'effetto intimidatorio.
- L'aggravante del metodo mafioso, essendo in buona parte riconducibile alle modalità esecutive, può essere applicata anche a concorrenti che, pur rimanendo silenti, abbiano contribuito alla rappresentazione di un'organizzazione e ne fossero a conoscenza o ne avessero ignorato l'uso per colpa.
- Contestazioni basate su diversa valutazione di registrazioni o su ricostruzioni alternative dei fatti sono, in assenza di profili di illegittimità, tipicamente valutate come censure di merito non idonee a interrompere la motivazione dei giudici di merito e quindi non ammissibili in Cassazione.
- Il giudice di merito può rifiutare le attenuanti generiche anche richiamando un elemento prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p.; non è necessario esaurire tutti gli elementi previsti, basta che sia indicato e motivato quello ritenuto dirimente.
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