Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05684/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la restituzione del compendio aziendale sequestrato preventivamente (decreto del 28/11/2023, finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del prodotto e del profitto del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 603‑bis c.p.). La doglianza principale era la mancanza di motivazione specifica circa l'illecita attribuzione del sequestro alla Chen, senza indicazione della somma o della quota di profitto/prodotto concretamente ascrivibile alla stessa, e la violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 13783/2024) che escludono la solidarietà passiva tra concorrenti e impongono la limitazione della confisca a quanto ciascuno concretamente conseguito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando che il provvedimento impugnato non ha applicato correttamente i principi delle Sezioni Unite: il Tribunale si era limitato a sostenere l'impossibilità di determinare le quote individuali e aveva in pratica ripristinato la solidarietà passiva, cosa non consentita. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Bologna, che dovrà, escludendo la solidarietà tra concorrenti: a) accertare in quale misura i singoli coindagati hanno concretamente conseguito il prodotto e il profitto del reato (con motivazione idonea anche nella fase cautelare), e b) ove non sia possibile l'individuazione delle singole quote, procedere alla ripartizione in parti uguali tra i concorrenti.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 603‑bis

    La norma è la fattispecie contestata (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro); è richiamata come titolo di reato ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prodotto e del profitto.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    «in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali».

    Principio applicabile anche in sede cautelare: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato indicando la misura del profitto/prezzo attribuito a ciascun concorrente; se non determinabile, si ricorre alla ripartizione paritaria. Va esclusa la solidarietà passiva cautelare che ecceda ciò che sarà eventualmente disposto nella fase di merito.

Massime di principio

  • In reati commessi da più persone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve mirare alla quota di prodotto/profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente; non è ammesso sequestrare indistintamente l'intero profitto nei confronti di ciascuno.
  • La motivazione del provvedimento cautelare, pur modulata dallo stato interlocutorio, deve contenere elementi di plausibile indicazione della quota attribuita a ciascun indagato e consentire la verifica di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.
  • L'accertamento della quota individuale è questione da svolgere nel contraddittorio tra le parti; le parti devono fornire elementi e prove per individuare l'arricchimento di ciascuno.
  • Se, dopo adeguata istruttoria, non è possibile determinare la quota di ciascun concorrente, il criterio di riparto applicabile è quello della divisione in parti uguali tra i concorrenti.
  • Non è consentito, neppure in sede cautelare, ripristinare una solidarietà passiva tra correi che la giurisprudenza sostanziale esclude: le misure cautelari non devono eccedere ciò che è prospettabile nella sentenza di merito.
  • Il giudice chiamato a riesaminare un sequestro deve motivare in ordine ai presupposti dell'ablazione (collegamento fra beni e reato, misura della quota attribuita) e non limitarsi a mere affermazioni di impossibilità di individuazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.