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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27642/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio abbreviato, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. e ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in relazione al reato di estorsione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione di una delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto generico, perché non spiegava in che modo potesse operare una causa di proscioglimento, e comunque investiva un profilo non deducibile nel ricorso avverso sentenza emessa a seguito di concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza emessa ex art. 599-bis è impugnabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che la mancata applicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza resa in concordato in appello, se la doglianza è generica e riguarda motivi rinunciati.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102

    Precedente richiamato per il principio sulla limitata ricorribilità in cassazione delle sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità del provvedimento rispetto all'accordo raggiunto.
  • Non sono ammissibili censure relative a motivi espressamente o implicitamente rinunciati con l'accesso al concordato, né doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se formulate in modo generico.
  • I vizi sulla determinazione della pena sono deducibili solo quando la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti la censura è inammissibile.
  • La genericità del motivo di ricorso, specie quando non chiarisce il concreto profilo di proscioglimento invocato, conduce all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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