Ordinanza n. 14193/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus--_Chimica e Propedeutica Biochimica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, comprensivo di “errata corrige” del 24 giugno 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parziale diniego sulle istanze di accesso documentale relative alla procedura del semestre filtro e agli esami di accesso ai corsi di Medicina, nonché diniego di ammissione al secondo semestre
Esito
Favorevole al ricorrente (studente candidato)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente, che aveva sostenuto gli esami del semestre filtro per l'accesso a Medicina e Chirurgia, ha proposto ricorso principale per l'annullamento degli atti ministeriali e universitari disciplinanti la procedura, degli esiti delle prove, delle graduatorie nazionali e del mancato inserimento o della mancata ammissione al secondo semestre, chiedendo anche l'ammissione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento. In corso di giudizio ha formulato, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., una domanda di accesso documentale, inizialmente ampia e poi circoscritta a documenti relativi alla formazione dei quesiti e delle risposte corrette, alla nomina e ai lavori delle commissioni, alla custodia dei plichi, alla correzione del proprio elaborato, alle minute delle prove, a eventuali verifiche di anomalia, segnalazioni sull'erroneità dei quesiti, procedimenti di neutralizzazione dei quesiti, pareri e istruttoria ministeriale, linee guida sulla correzione e dati sui posti vacanti. Ha dedotto la strumentalità dell'accesso alla difesa nel giudizio principale, anche con riferimento alla correttezza dei quesiti, alla valutazione delle risposte a completamento, all'arrotondamento del voto di Chimica e alla mancata predisposizione di strumenti compensativi.
La decisione
Il TAR ha definito la sola fase relativa all'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., dichiarandola improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse limitatamente ai documenti già ostesi in corso di causa o non più richiesti. Ha accolto l'accesso alla matrice o proposta originale dei quesiti, con le risposte corrette e i sinonimi ammessi, ritenendola esistente in formato digitale, detenuta o trasmessa dal Ministero al Cineca e strumentale alla verifica della corrispondenza tra quesiti elaborati e somministrati e delle risposte originariamente predeterminate. Ha ordinato l'ostensione del decreto di nomina delle due commissioni di esperti. Ha disposto inoltre la produzione dei verbali di lavoro delle commissioni, dei verbali dell'eventuale soggetto validatore, dei lavori del gruppo di lavoro, dei verbali sulla custodia dei plichi, della documentazione informatica corrispondente al verbale di correzione individuale e delle minute delle prove, ma solo ove esistenti, ammettendo in alternativa una formale dichiarazione di inesistenza o smarrimento. Ha accolto, nei limiti dell'esistenza di documenti già formati e detenuti, la richiesta di linee guida e indicazioni ministeriali sulla gestione e correzione delle prove. Ha respinto le richieste relative a test di anomalia post-correzione, segnalazioni esterne sull'erroneità dei quesiti e relativo riesame, nonché agli atti del procedimento di neutralizzazione o rivalutazione dei quesiti, perché esplorative, generiche, riferite a documenti non individuati o non provata la loro concreta utilità difensiva. Ha respinto l'accesso al parere del CUN e agli atti istruttori relativi al d.m. n. 1115/2025, in quanto atti endoprocedimentali inerenti all'emanazione di atti amministrativi generali, esclusi dall'accesso dall'art. 24, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, anche in caso di accesso difensivo. Ha respinto l'accesso al provvedimento sui posti vacanti riservati agli extracomunitari, ove esistente, perché atto generale soggetto a pubblicazione, e al mero dato numerico dei posti vacanti, in assenza di un documento amministrativo che lo cristallizzi. Ha ordinato alle amministrazioni di consentire visione ed estrazione di copia dei documenti dovuti e di depositarli in giudizio entro trenta giorni, imponendo loro, ove necessario, una formale dichiarazione di inesistenza. Le spese della fase di accesso, pari a euro 500,00 oltre accessori, sono state poste in solido a carico del Ministero, del Cineca e dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di contestare nel giudizio pendente il diniego o il silenzio sull'istanza di accesso; il giudice ha definito la domanda ostensiva in modo distinto rispetto alla domanda principale di annullamento.
art. 22 l. 241/1990
L'accesso documentale riguarda documenti amministrativi determinati e già formati; non si estende a informazioni prive di forma documentale.
art. 24, comma 1, lett. c), l. 241/1990
attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione
Esclude dall'accesso gli atti endoprocedimentali e prodromici relativi all'emanazione di atti amministrativi generali, esclusione ritenuta operante anche rispetto all'accesso difensivo.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo richiede che la conoscenza sia necessaria alla cura o alla difesa di interessi giuridici; tale necessità non deve essere provata in modo diabolico, ma deve essere dimostrata almeno su basi presuntive mediante la concreta utilità presumibile dei documenti richiesti.
art. 22, comma 4, l. 241/1990
non sono accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo
Un mero dato numerico o un'informazione non incorporata in un documento già formato non può costituire oggetto di accesso documentale.
art. 2, comma 2, d.P.R. 184/2006
l'amministrazione non è tenuta ad elaborare dati per soddisfare le richieste di accesso
L'amministrazione deve ostendere documenti esistenti, ma non è obbligata a creare o elaborare dati nuovi per rispondere all'istanza.
art. 30, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato nella domanda principale per la richiesta di reintegrazione in forma specifica e, in subordine, di risarcimento; la presente ordinanza ha tuttavia deciso la sola domanda di accesso.
art. 7 d.m. n. 1115/2025
È stato richiamato in relazione al provvedimento concernente la messa a disposizione dei posti vacanti riservati agli studenti extracomunitari; il giudice lo ha qualificato come atto amministrativo generale soggetto a pubblicazione.
Massime di principio
- L'accesso difensivo presuppone l'individuazione di documenti amministrativi determinati e la dimostrazione, anche soltanto su base presuntiva, della loro utilità concreta e presumibile rispetto alla situazione giuridica azionata; non è necessario provare in modo rigoroso il contenuto del documento, ma non è sufficiente una richiesta meramente esplorativa o un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
- Quando l'amministrazione conferma l'esistenza di elenchi digitali predeterminati contenenti le risposte corrette e i sinonimi ammessi per una prova selettiva, tali elenchi costituiscono documenti ostensibili se la loro conoscenza è strumentale a verificare la corrispondenza tra quesiti elaborati e somministrati e l'originaria determinazione dei criteri di correzione.
- L'accesso può essere ordinato nei limiti dei documenti effettivamente esistenti e nella forma concretamente assunta: se non esiste un verbale unitario cartaceo di correzione, l'amministrazione deve fornire la documentazione informatica equivalente, inclusi i dati sui quesiti, sulle risposte e sui punteggi, oppure dichiarare formalmente l'inesistenza del documento richiesto.
- L'accesso documentale non può trasformarsi in una richiesta di elaborazione di dati o di formazione di nuovi documenti: sono ostensibili soltanto informazioni già incorporate in documenti amministrativi formati e detenuti dall'amministrazione.
- Gli atti endoprocedimentali e prodromici relativi all'emanazione di atti amministrativi generali rientrano nell'esclusione prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, anche quando l'accesso sia invocato per finalità difensive.
- Una richiesta riferita a categorie indefinite di segnalazioni, verifiche o procedimenti, dei quali non sia provata l'esistenza e che non siano individuati con sufficiente precisione, è inammissibile o comunque va respinta perché esplorativa; inoltre, il richiedente deve indicare almeno in via presuntiva l'utilità dei documenti rispetto alla difesa intrapresa.
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