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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1945/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza di esecuzione con la quale la Corte d'appello di Milano aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra due sentenze (Corte d'appello di Milano 28/09/2023 e Corte d'appello di Venezia 18/06/2016) e aveva quantificato l'aumento di pena per la continuazione senza specificare se fosse stata applicata la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato (procedimento che aveva riguardato la sentenza satellite di Venezia). Il dubbio era che il giudice dell'esecuzione non avesse tenuto conto, né avesse espresso che aveva tenuto conto, della riduzione aritmeticamente predeterminata di cui all'art. 442 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, nel riconoscere la continuazione 'in executivis' tra reati per i quali una delle sentenze è stata pronunciata con rito abbreviato, l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., è soggetto alla riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p., e il giudice dell'esecuzione deve espressamente dichiarare di aver tenuto conto di tale riduzione (la cui quantificazione è aritmeticamente predeterminata e non richiede motivazione sul quantum). L'omissione di tale indicazione comporta l'annullamento dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, codice penale

    Prevede l'aumento di pena in caso di riconoscimento della continuazione fra più reati; nella quantificazione dell'aumento occorre tener conto di eventuali riduzioni applicabili alle singole sentenze che compongono il cumulo

  • art. 442 cod. proc. pen.

    art. 442, codice di procedura penale

    Stabilisce la riduzione di pena 'premiale' per il giudizio abbreviato; tale riduzione è aritmeticamente predeterminata e deve essere considerata anche quando la sentenza abbreviata è la sentenza satellite ai fini della continuazione in sede esecutiva

  • art. 671 cod. proc. pen.

    art. 671, codice di procedura penale

    Consente al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sui rapporti tra pene e sulla riconduzione dell'esecuzione a nuove regole, ivi incluso il riconoscimento della continuazione 'in executivis'

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74, D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    Norma sostanziale relativa a specifiche condotte in materia di sostanze stupefacenti; nella sentenza principale di Milano il reato ritenuto più grave era in base a questa norma

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)

    Norma sostanziale relativa al traffico e detenzione illecita di stupefacenti; la sentenza satellite di Venezia aveva giudicato il reato ai sensi di questa norma con rito abbreviato

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita)

    Cass. Sez. 1, n. 26269/2021

    Principio consolidato secondo cui, in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. e il giudice deve specificare di aver tenuto conto di tale riduzione

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione 'in executivis' e una delle sentenze che compongono il cumulo è stata emessa con rito abbreviato, l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. deve essere ridotto tenendo conto della riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare espressamente nel provvedimento di aver applicato la riduzione derivante dal rito abbreviato; l'assenza di tale dichiarazione rende carente la motivazione e impone l'annullamento
  • La riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. è aritmeticamente predeterminata, quindi non richiede una motivazione sul 'quantum', ma richiede che il giudice indichi di averla considerata
  • In fase esecutiva occorre sempre verificare le caratteristiche processuali (rito abbreviato, giudizio ordinario, ecc.) delle sentenze confluite nel cumulo, perché tali caratteristiche possono incidere automaticamente sulla quantificazione finale della pena
  • Se il giudice dell'esecuzione omette di specificare l'applicazione delle riduzioni previste, il soggetto interessato può ottenere l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame

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