Cassazione Penale, Sentenza n. 1945/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza di esecuzione con la quale la Corte d'appello di Milano aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra due sentenze (Corte d'appello di Milano 28/09/2023 e Corte d'appello di Venezia 18/06/2016) e aveva quantificato l'aumento di pena per la continuazione senza specificare se fosse stata applicata la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato (procedimento che aveva riguardato la sentenza satellite di Venezia). Il dubbio era che il giudice dell'esecuzione non avesse tenuto conto, né avesse espresso che aveva tenuto conto, della riduzione aritmeticamente predeterminata di cui all'art. 442 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, nel riconoscere la continuazione 'in executivis' tra reati per i quali una delle sentenze è stata pronunciata con rito abbreviato, l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., è soggetto alla riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p., e il giudice dell'esecuzione deve espressamente dichiarare di aver tenuto conto di tale riduzione (la cui quantificazione è aritmeticamente predeterminata e non richiede motivazione sul quantum). L'omissione di tale indicazione comporta l'annullamento dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, codice penale
Prevede l'aumento di pena in caso di riconoscimento della continuazione fra più reati; nella quantificazione dell'aumento occorre tener conto di eventuali riduzioni applicabili alle singole sentenze che compongono il cumulo
art. 442 cod. proc. pen.
art. 442, codice di procedura penale
Stabilisce la riduzione di pena 'premiale' per il giudizio abbreviato; tale riduzione è aritmeticamente predeterminata e deve essere considerata anche quando la sentenza abbreviata è la sentenza satellite ai fini della continuazione in sede esecutiva
art. 671 cod. proc. pen.
art. 671, codice di procedura penale
Consente al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sui rapporti tra pene e sulla riconduzione dell'esecuzione a nuove regole, ivi incluso il riconoscimento della continuazione 'in executivis'
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74, D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
Norma sostanziale relativa a specifiche condotte in materia di sostanze stupefacenti; nella sentenza principale di Milano il reato ritenuto più grave era in base a questa norma
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti)
Norma sostanziale relativa al traffico e detenzione illecita di stupefacenti; la sentenza satellite di Venezia aveva giudicato il reato ai sensi di questa norma con rito abbreviato
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, De Rita)
Cass. Sez. 1, n. 26269/2021
Principio consolidato secondo cui, in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento ex art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. e il giudice deve specificare di aver tenuto conto di tale riduzione
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione 'in executivis' e una delle sentenze che compongono il cumulo è stata emessa con rito abbreviato, l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. deve essere ridotto tenendo conto della riduzione premiale prevista dall'art. 442 c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare espressamente nel provvedimento di aver applicato la riduzione derivante dal rito abbreviato; l'assenza di tale dichiarazione rende carente la motivazione e impone l'annullamento
- La riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. è aritmeticamente predeterminata, quindi non richiede una motivazione sul 'quantum', ma richiede che il giudice indichi di averla considerata
- In fase esecutiva occorre sempre verificare le caratteristiche processuali (rito abbreviato, giudizio ordinario, ecc.) delle sentenze confluite nel cumulo, perché tali caratteristiche possono incidere automaticamente sulla quantificazione finale della pena
- Se il giudice dell'esecuzione omette di specificare l'applicazione delle riduzioni previste, il soggetto interessato può ottenere l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1909/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1910/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1911/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1913/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →