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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21804/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un ente provinciale, inquadrato nella categoria D1 con posizione economica D2 e con qualifica di istruttore direttivo di vigilanza, ha dedotto di aver svolto negli anni 2012-2015 funzioni superiori di responsabilità e rappresentanza dell’ente, nonché di vicecomandante, e ha chiesto il pagamento delle differenze retributive corrispondenti alla posizione D3. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d’appello, su impugnazione dell’ente, aveva riformato la decisione ritenendo che le mansioni superiori non fossero state svolte in modo prevalente, ma solo episodico, frammentario e temporalmente dilazionato. In cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 36 Cost., dell’art. 3 CCNL 31 marzo 1999 allegato A e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto contestata la documentazione prodotta, avesse male valutato la specificità del profilo di vicecomandante e avesse reso una motivazione illogica, anche perché avrebbe riconosciuto l’esistenza di mansioni superiori in un arco continuo dal 3 maggio al 18 giugno 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 richiede, per configurare lo svolgimento di mansioni superiori, un’attribuzione prevalente dei relativi compiti sotto i profili qualitativo, quantitativo e temporale. Ha ritenuto che la corte d’appello avesse compiuto una valutazione di merito adeguatamente motivata, evidenziando che le mansioni superiori erano state svolte solo in modo circoscritto ed episodico, per brevi periodi e per il resto in modo frammentario, residuale e dilazionato nel tempo, non preponderante rispetto alle mansioni di inquadramento. La censura del ricorrente mirava in sostanza a ottenere un nuovo giudizio di fatto, senza riportare neppure il contenuto della documentazione richiamata, ed è stata quindi ritenuta inammissibile; parimenti inammissibile è stata la doglianza di illogicità della motivazione, non più deducibile nella sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese. È stato infine dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove; la Corte non accoglie la censura perché essa sollecitava un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 52, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    "Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni"

    La norma richiede, per il riconoscimento delle mansioni superiori, una prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale dei compiti di livello superiore.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per fondare la domanda retributiva, ma non è affrontato come decisivo poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 3 CCNL del 31 marzo 1999, allegato A

    Invocato dal ricorrente in relazione all’inquadramento e alle mansioni, senza che la Corte entri nel merito della censura.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione illogica è dichiarata inammissibile, perché il vizio non è più prospettabile in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori nel pubblico impiego, non basta un’esecuzione sporadica o frammentaria di compiti di livello superiore: occorre che tali compiti siano stati attribuiti e svolti in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
  • La valutazione circa la prevalenza delle mansioni superiori è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove sotto la veste di violazione di legge.
  • La censura di motivazione non può essere proposta in cassazione nei termini di un preteso vizio di illogicità quando il controllo richiesto in realtà mira a sovvertire l’apprezzamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Chi ricorre per cassazione deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, altrimenti la doglianza è inammissibile per genericità.
  • Nel processo di cassazione, se la parte resistente non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese; può però essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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