Cassazione Penale, Sentenza n. 29991/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa per aver ricevuto mobili per circa 18.000 euro senza pagarli. I motivi di cassazione erano: (1) tardività della querela ai sensi dell'art. 124 c.p. (querela presentata il 28/04/2014 mentre il fatto è del 06/11/2012), contestando che la Corte avesse indebitamente posticipato il dies a quo collegandolo a verifiche sulla capienza patrimoniale del ricorrente; (2) vizio di motivazione e insufficienza di elementi tipici della truffa (assenza di artifici e raggiri, trattandosi secondo il ricorrente di un mero inadempimento di natura civilistica) e presunto travisamento della testimonianza sulla sussistenza di un rapporto fiduciario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la querela era tardiva e mancante la condizione di procedibilità. Ha ritenuto incompatibile il tempo di quasi due anni con la necessità di accertamenti idonei a giustificare la postdatazione della consapevolezza della vittima, osservando che le informazioni sulla situazione patrimoniale del ricorrente erano reperibili in tempi molto più brevi. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio sia la sentenza di appello sia quella di primo grado e ha revocato le statuizioni civili, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per tardività della querela. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che la procedibilità dei reati perseguibili a querela richiede tempestività della stessa: il dies a quo è il momento in cui la persona offesa acquisisce la piena consapevolezza del fatto. Un ritardo significativo e non giustificato nella proposizione della querela determina l'irprocedibilità dell'azione penale.
Massime di principio
- Nei reati procedibili a querela è cruciale verificare la tempestività della querela: il termine decorre dal momento in cui la vittima ha la piena consapevolezza dell'evento criminoso.
- Un lungo ritardo (es. anni) nella presentazione della querela è difficile da giustificare con generiche 'verifiche' a meno che non siano narrati fatti concreti e specifici che spiegano l'impossibilità di conoscere il fatto prima.
- La semplice verifica della solvibilità o dello stato patrimoniale del presunto responsabile difficilmente giustifica un ritardo prolungato, perché tali informazioni sono normalmente reperibili in tempi brevi.
- Se la querela è tardiva e quindi manca la condizione di procedibilità, l'intero processo penale deve essere annullato e le statuizioni civili eventualmente pronunciate nel corso dello stesso possono essere revocate.
- Sulla distinzione tra illecito civile e reato: per configurare la truffa è necessario dimostrare artifici o raggiri idonei a determinare l'errore della vittima; il mero inadempimento contrattuale può non costituire reato se non emergono elementi di inganno intenzionale.
- In cassazione, un vizio procedurale determinante (es. assenza della condizione di procedibilità) può assorbire i profili di merito e portare all'annullamento senza rinvio.
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