Cassazione Penale, Sentenza n. 13803/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 14/09/2023 con cui il Tribunale di Torino, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Giorgio Capello, già sottoposto a obbligo di dimora e a misure interdittive, per plurimi reati fallimentari relativi ai fallimenti di due imprese individuali e di due cooperative di cui sarebbe stato gestore di fatto. Il ricorrente censura unicamente la motivazione rispetto all'adeguatezza della misura e, in particolare, la mancata valutazione dell'attualita' del pericolo di reiterazione: sostiene che i fatti contestati risalgono al 2019-2020 e che le ragioni addotte per l'aggravamento (presunto coinvolgimento nella gestione della One Decoration s.r.l.s. e l'allontanamento dal territorio italiano) sarebbero prive di forza inferenziale o ampiamente giustificate
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Torino avesse fornito motivazione non manifestamente illogica: ha spiegato l'inidoneita' delle misure in atto (assenza di stabile dimora idonea ai controlli; inefficacia della misura interdittiva per reati commessi senza cariche formali), ha rilevato elementi concreti di attualita' del pericolo di reiterazione (prosecuzione di attivita' analoghe in tempi recenti e deliberato allontanamento dall'Italia senza giustificazioni idonee, anche se accompagnato da documentazione in lingua spagnola che non giustificava la violazione delle prescrizioni). La Corte ha inoltre richiamato il limite del controllo di legittimita' (vietata rivalutazione dei fatti) e condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ha disposto la comunicazione alla Procura ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione deve fondarsi su dati concreti e oggettivi che rendano reale ed effettiva la necessita' cautelare al momento dell'applicazione; il giudice deve motivare l'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie
legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha introdotto nel codice di procedura penale il requisito dell'attualita' del pericolo di reiterazione (rilevante ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali)
Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015 (Barone)
Giurisprudenza richiamata a conferma che l'attualita' del pericolo deve emergere da elementi concreti e prossimi nel tempo
Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015 (Boscolo)
Il giudice che dispone o conferma la custodia cautelare in carcere e' tenuto a spiegare specificamente perche' le altre misure coercitive e interdittive, anche se congiuntamente applicate, risultino inadeguate
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione, per estratto e a cura della cancelleria, alla Procura competente per gli adempimenti esecutivi del provvedimento
Massime di principio
- L'attualita' del pericolo di reiterazione richiesto per misure cautelari deve poggiare su elementi concreti e prossimi nel tempo; la mera ancorata al passato non e' sufficiente
- Il giudice deve motivare in modo specifico perche' le misure meno afflittive (anche se combinate) siano inidonee rispetto alla custodia cautelare in carcere
- L'assenza di una stabile dimora idonea al controllo rafforza l'esigenza cautelare e puo' giustificare l'aggravamento
- L'allontanamento dal territorio nazionale, se non adeguatamente giustificato con elementi che escludano la violazione delle prescrizioni, costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione del pericolo di fuga o di reiterazione
- Documentazione attestante residenza all'estero non e' automaticamente idonea a giustificare la violazione di obblighi restrittivi imposti dall'autorita'; occorre valutare la natura e la spiegazione degli spostamenti
- In Cassazione il controllo e' di legittimita': non e' consentita la rivalutazione dei fatti o la rinnovazione del giudizio di merito, ma la verifica che la motivazione non sia manifestamente illogica o contraddittoria
- Ricorrere in Cassazione con motivi meramente deduttivi o che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio espone al rischio di inammissibilita' e a condanne per spese e ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13651/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13655/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13656/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13658/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13659/2024 del 04/04/2024
- Sentenza penale · 4 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 13660/2024 del 04/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →