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Sentenza

Sentenza del 30/12/2019 n. 34591 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'inammissibilità del proprio appello contro la decisione che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di due cartelle esattoriali relative a ICI per gli anni 2003-2006. In particolare, sosteneva di aver prodotto l'avviso di ricevimento della notifica postale dell'appello, lamentava l'erronea applicazione del divieto di domande nuove in appello e affermava la sussistenza di un interesse concreto e attuale a impugnare gli estratti di ruolo, dai quali avrebbe appreso l'esistenza del debito e della procedura esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato, nel rispetto dell'obbligo di autosufficienza, l'effettiva produzione dell'avviso di ricevimento davanti alla Commissione tributaria regionale. La mancata produzione dell'avviso, in assenza di costituzione della controparte e senza una tempestiva richiesta di rimessione in termini adeguatamente documentata, rendeva inammissibile l'appello per mancata prova del perfezionamento della notificazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La società è stata condannata a pagare al Comune di Napoli 4.000 euro per spese del giudizio di legittimità, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20

    La disposizione disciplina la proposizione del ricorso nel processo tributario. Nel caso concreto, la prova della notificazione dell'atto processuale richiedeva la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Stabilisce il divieto di proporre domande nuove in appello. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto nuova la deduzione relativa al danno grave e irreparabile e alle azioni esecutive.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario. La controversia riguardava l'impugnazione dell'estratto di ruolo e la necessità di un interesse concreto e attuale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23

    Disciplina la costituzione in giudizio dell'ente resistente. La ricorrente sosteneva che la costituzione del Comune avesse sanato i vizi del ricorso, ma tale questione non è stata esaminata nel merito perché gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

  • Art. 100 c.p.c.

    Richiede che l'azione sia sostenuta da un interesse ad agire concreto e attuale. Il giudice di merito aveva ritenuto insussistente tale interesse rispetto alla mera impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda. La società non aveva identificato adeguatamente il verbale dal quale sarebbe risultata la produzione dell'avviso di ricevimento.

  • Art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale. L'avviso di ricevimento costituisce la prova del perfezionamento della notificazione e dell'instaurazione del contraddittorio.

  • Art. 140 c.p.c.

    Regola la notificazione in caso di irreperibilità o temporanea assenza del destinatario. Anche in tale ipotesi è necessaria la prova della raccomandata informativa secondo le modalità previste.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento. La richiesta di rimessione in termini deve essere accompagnata dalla prova di essersi tempestivamente attivati per ottenerlo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi notifica un ricorso o un appello a mezzo posta deve conservare e depositare tempestivamente l'avviso di ricevimento, perché esso prova il perfezionamento della notificazione.
  • La semplice affermazione di aver prodotto un documento in udienza non è sufficiente in cassazione: occorre indicare con precisione l'atto processuale, il verbale e il contenuto rilevante, nel rispetto del principio di autosufficienza.
  • Se l'avviso di ricevimento non è stato ricevuto, la parte deve attivarsi tempestivamente per ottenere un duplicato dall'amministrazione postale e chiedere formalmente la rimessione in termini; in mancanza, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • L'assenza di attività difensiva della controparte non elimina l'obbligo di provare la regolare notificazione dell'atto introduttivo o dell'appello.
  • In appello non possono essere introdotte domande o deduzioni nuove rispetto a quelle formulate in primo grado, salvo che si tratti di mere argomentazioni a sostegno delle domande originarie.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo richiede, secondo la valutazione del giudice, un interesse ad agire concreto e attuale; non è sufficiente la mera conoscenza astratta di un debito se non emerge una lesione effettiva o un atto impugnabile adeguatamente documentato.

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