Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202406888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva ritenuto cessato l'interesse all'annullamento della revoca della SCIA e aveva comunque respinto nel merito le censure contro le misure di sospensione, riduzione dell'orario e revoca dell'attività di somministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, avviato mediante SCIA, ha impugnato la sentenza del TAR Veneto relativa alla revoca della SCIA e agli atti presupposti adottati nei confronti del locale. L'attività era stata destinataria di più sospensioni ex art. 100 TULPS nel 2020, 2022 e 2023, motivate dalla frequentazione abituale del locale da parte di soggetti pregiudicati o pericolosi e dal verificarsi di liti, aggressioni, danneggiamenti e rinvenimento di sostanze stupefacenti. Successivamente il Sindaco aveva ridotto l'orario di apertura e, su richiesta del Prefetto, aveva revocato la SCIA dopo avere acquisito le osservazioni dell'interessato. In appello sono stati dedotti: l'erroneità della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la nuova SCIA presentata da un terzo sarebbe stata dichiarata irricevibile e l'annullamento avrebbe consentito la ripresa dell'attività; il travisamento dei fatti e la violazione di legge, per genericità e insufficiente contestualizzazione degli episodi posti a fondamento della revoca; l'eccesso di potere e il difetto di istruttoria, per mancata valutazione concreta dell'effettivo pericolo per l'ordine pubblico; la violazione del contraddittorio procedimentale e degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, per omessa puntuale risposta alle osservazioni difensive; l'erroneità del rigetto della domanda risarcitoria, prospettando la possibilità di una liquidazione equitativa del lucro cessante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondati nel merito i motivi e prescindendo dalla questione preliminare relativa alla permanenza dell'interesse all'annullamento. Ha chiarito che le misure previste dall'art. 100 TULPS hanno natura preventiva e non sanzionatoria: mirano a prevenire pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e prescindono dall'accertamento della responsabilità personale del gestore. L'esercizio del potere è ampiamente discrezionale, ma richiede una situazione apprezzabile di rischio e un chiaro collegamento tra gli episodi e l'attività del pubblico esercizio; il sindacato giurisdizionale resta limitato ai macroscopici vizi di travisamento, istruttoria, motivazione e proporzionalità. Nel caso concreto, il rinvenimento di stupefacente, l'identificazione nell'arco di circa un anno di numerosi soggetti pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, le liti e le aggressioni verificatesi nel locale o nelle sue immediate vicinanze, nonché le precedenti sospensioni, sono stati ritenuti elementi convergenti, cronologicamente e qualitativamente continui, idonei a dimostrare un rischio per la sicurezza pubblica e il collegamento con l'esercizio. Non era necessaria l'identificazione nominativa di tutti gli avventori pregiudicati né l'approfondimento delle vicende penali individuali, essendo sufficiente l'accertamento di polizia della presenza abituale di soggetti appartenenti alla categoria delle persone pregiudicate o pericolose. La motivazione, pur sintetica, è stata giudicata sufficiente perché indicava i presupposti della situazione di pericolo; gli atti e i verbali dei sopralluoghi avrebbero potuto essere acquisiti mediante accesso, che non risultava richiesto. È stata esclusa anche la violazione del contraddittorio, poiché il mancato accoglimento delle osservazioni risultava dalla prevalenza degli elementi critici riportati nell'atto e costituiva esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa. Le censure di travisamento, difetto di istruttoria, carenza motivazionale, sproporzione e irragionevolezza sono state quindi respinte. La domanda risarcitoria è rimasta infondata in conseguenza della legittimità degli atti impugnati e del difetto di adeguata prova del danno. Le spese di lite sono state compensate per la natura ampiamente discrezionale dei poteri esercitati, la non immediata evidenza del quadro fattuale e la complessità del bilanciamento tra interesse economico privato e ordine pubblico.

Norme richiamate

  • art. 100 TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

    "il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini"; "Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata"

    La sospensione e la revoca costituiscono misure preventive, non sanzionatorie, dirette a prevenire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non richiedono l'accertamento della responsabilità personale del titolare, ma un apprezzabile rischio e un chiaro collegamento tra gli episodi e l'attività del pubblico esercizio.

  • art. 19, comma 4, d.P.R. 616/1977

    Disciplina il procedimento nel quale il Prefetto formula al Sindaco la richiesta di revoca della licenza; la sentenza richiama la relazione con il potere preventivo previsto dall'art. 100 TULPS.

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano rispettate quando l'atto conclusivo consente di comprendere le ragioni per cui le osservazioni dell'interessato non sono state accolte, anche mediante il richiamo alla prevalenza degli elementi critici emersi dall'istruttoria.

  • art. 73 c.p.a.

    La causa è stata decisa dopo lo scambio delle memorie previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Le sospensioni e le revoche della licenza di un pubblico esercizio adottate ai sensi dell'art. 100 TULPS hanno natura preventiva e non sanzionatoria: possono essere disposte senza accertare una responsabilità personale del titolare, quando sussista una situazione apprezzabile di rischio per l'ordine o la sicurezza pubblica e un chiaro collegamento tra gli episodi turbativi e l'attività del locale.
  • La valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di art. 100 TULPS è ampiamente discrezionale; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di macroscopico travisamento dei fatti, erronea istruttoria, patente difetto di motivazione o violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza.
  • Ai fini della qualificazione di un locale come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, l'amministrazione può fondarsi sugli accertamenti di polizia svolti durante i controlli, senza dover ricostruire analiticamente le vicende penali o amministrative di ciascun avventore né dimostrare che le persone identificate siano sempre le medesime.
  • La reiterazione di episodi turbativi e di precedenti sospensioni può essere valutata unitariamente, insieme agli episodi più recenti, per dimostrare la continuità delle criticità e l'inefficacia deterrente delle precedenti misure.
  • In materia di misure preventive a tutela dell'ordine pubblico, la motivazione è sufficiente quando indica i presupposti fattuali della situazione di pericolo e il collegamento con il pubblico esercizio; non è indispensabile una ricostruzione analitica di ogni singolo episodio o l'indicazione nominativa di tutti i soggetti pregiudicati.
  • Il contraddittorio procedimentale non impone all'amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento difensivo, quando dal contenuto complessivo del provvedimento risultino comprensibili le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni e la prevalenza degli elementi istruttori posti a fondamento della misura.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.