Cassazione Penale, Sentenza n. 38456/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma 4 e 674 cod. proc. pen. Sosteneva che il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio se la causa ostativa (una precedente condanna irrevocabile del 2017) non fosse stata documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione, e lamentava che non era stata verificata la documentazione a disposizione della Corte di appello (per stabilire se questa avesse avuto un certificato penale aggiornato), sicché non si sarebbe potuto escludere un errore inescusabile del giudice che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo che reclama la "conoscibilità" della causa ostativa: la giurisprudenza consolidata autorizza il giudice dell'esecuzione a revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 cod. pen. quando la causa ostativa sussiste e non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo per verificarne il contenuto. Nel caso concreto, dal fascicolo acquisito emergeva che il certificato del casellario in uso al giudice che aveva concesso il beneficio non riportava l'annotazione preclusiva (non era aggiornato), e la censura circa l'eventuale diverso contenuto del fascicolo d'appello è risultata generica e ipotetica. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
La norma fissa i limiti entro i quali puo' essere concessa la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che la sussistenza di una causa ostativa (pena preesistente che cumulata supera i limiti dell'art.164) legittima la revoca del beneficio se tale causa non era documentalmente nota al giudice della cognizione.
art. 168, comma 4 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso: riguarda le modalita' di impugnazione e gli effetti degli errori del giudice di merito; la Corte pero' ha precisato che l'eventuale errore in sede di cognizione puo' essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma non impedisce la revoca in esecuzione quando la causa ostativa non risultava documentalmente nota al giudice che concesse il beneficio.
art. 674 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai rimedi esperibili contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la decisione comunque conferma la possibilita' di intervento del giudice dell'esecuzione quando la causa ostativa emerge documentalmente dal fascicolo.
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione puo' revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art.164 c.p. se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione; il giudice d'esecuzione deve acquisire il fascicolo per la verifica.
Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021 (Strambazzi)
Conferma che la revoca in esecuzione e' legittima anche se la causa ostativa era nota al giudice d'appello ma questi non si e' pronunciato sull'illegittimita' del beneficio; il potere di revoca in fase esecutiva ha natura surrogatoria rispetto a quello del giudice d'appello.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena se emerge documentalmente una causa ostativa che rende illegittima la concessione originaria, purché tale causa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione.
- La verifica rilevante è se la causa ostativa era effettivamente "nota" (documentalmente presente) al giudice che concesse il beneficio, non se essa fosse meramente "conoscibile" con una verifica più ampia.
- Per la revoca in esecuzione il giudice deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per accertare il contenuto documentale; contestazioni generiche o ipotetiche circa documenti eventualmente in altri fascicoli sono inidonee.
- Gli errori del giudice di cognizione possono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione; tuttavia, se la causa ostativa non risultava documentalmente nota al giudice della cognizione, la revoca in sede esecutiva è legittima anche in mancanza di impugnazione da parte della Procura.
- Se la causa ostativa risultava invece documentalmente nota al giudice che concesse il beneficio e non fu impugnata, il rimedio sarebbe stato l'impugnazione (es. da parte della Procura); la decisione di revoca in esecuzione non sostituisce indebitamente il giudicato formatosi quando la documentazione dimostra la conoscenza della causa.
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